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053U0546

IT - DPR

053U0546

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953 n. 546)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225 ; 20 settembre 1928, n. 2251 ; 31 ottobre 1929, n. 2473 ; 30 ottobre 1930, n. 1916 ; 22 ottobre 1931, n. 1339 ; 27 ottobre 1932, n. 2098 ; 13 dicembre 1934, n. 2408 ; 1 ottobre 1936, n. 2462 ; 27 ottobre 1937, n. 2170 ; 9 maggio 1939, n. 1314 ; 5 ottobre 1939, n. 1744 ; 26 ottobre 1940, n. 2071 ; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97 ; 30 ottobre 1949, n. 1169 ; 31 ottobre 1950, n. 1309 ; 11 aprile 1951, n. 566 ; 27 ottobre 1951, n. 1801 ; 25 marzo 1952, n. 872 ; 25 luglio 1952, n. 1351 e 12 settembre 1952, n. 3861 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 60. - E' sostituito dal seguente:
"Gli Istituti scientifici della Facolta' sono:
1) Istituto di fisica;
2) Istituto di chimica generale;
3) Istituto di chimica-fisica;
4) Istituto di chimica organica;
5) Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata;
6) Istituto e museo di geologia e paleontologia;
7) Istituto di mineralogia e petrografia;
8) Istituto e museo di antropologia e paleontologia umana;
9) Istituto di astronomia e geodesia;
10) Istituto di analisi algebrica e infinitesimale;
11) Istituto di geometria analitica, descrittiva e proiettiva;
12) Istituto di meccanica razionale;
13) Istituto di analisi superiore;
14) Istituto di geometria superiore;
15) Istituto di fisica-matematica;
16) Scuola di disegno.
Gli Istituti di cui ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 costituiscono nel loro complesso l'Istituto di matematica "Leonida Tonelli" dell'Universita' di Pisa il quale ha patrimonio indivisibile ed e' amministrato collegialmente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 marzo 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 56. - PALLA
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