050U0802
050U0802
Proroga per il periodo di dieci anni della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 luglio 1950 n. 802)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 ;
Visto l' art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626 ;
Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844 , che istituisce, per la durata di anni dieci a partire dal 1 luglio 1939, l'Osservatorio di pesca marittima di Venezia e che fissa in L. 40.000 il contributo annuo dello Stato;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1315 , che eleva il contributo annuo dello Stato a L. 320.000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1949, n. 633 , che proroga di un anno la durata, dell'Osservatorio predetto a decorrere dal 1 luglio 1949;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 26 giugno 1950;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
La durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia e' prorogata per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1950.
Per il funzionamento dell'Osservatorio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste continuera' a corrispondere al predetto Ente, per la durata della proroga, il contributo annuo di L. 320.000 previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, numero 1315 .
La spesa relativa gravera' sulla parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 luglio 1950 EINAUDI SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 148. - CARLOMAGNO