Monitoring Gesetzessammlung

051U1305

IT - DPR

051U1305

Aliquota degli ammiragli d'armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 agosto 1951 n. 1305)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , concernente il collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'aliquota degli ammiragli di armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , e' stabilita come segue: ammiragli di armata: n. 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addi' 4 agosto 1951 EINAUDI PACCIARDI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 45. - FRASCA
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