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048U0671

IT - DPR

048U0671

Modificazione delle modalita' vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1948 n. 671)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 , sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1935, n. 2233 , e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239 , contenente norme integrative per la sua attuazione; Visto l' art. 22 della legge 6 agosto 1940, n. 1278 , per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307 , per la istituzione degli assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 16 settembre 1946, n. 479 ; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 469 , per l'adeguamento degli assegni familiari nei settori dei commercio e delle professioni e arti; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089 , per la maggiorazione del 50% degli assegni per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti; Visti i contratti collettivi concernenti norme per gli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, sono effettuati con le particolari modalita' previste dagli articoli 30 primo e quarto comma, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239 .
Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 del regio decreto 21 luglio 1937 precitato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 42. - FRASCA
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