Monitoring Gesetzessammlung

051U0871

IT - DPR

051U0871

Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Ricca Umberto fu Gregorio, in comune di Cropani (Catanzaro). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951 n. 871)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa con l' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; Udito il parere in data 13 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cropani (Catanzaro), della superficie di Ha. 46.98.80, nei confronti di Ricca Umberto fu Gregorio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cropani (Catanzaro), della superficie di Ha. 46.98.80, nei confronti di Ricca Umberto fu Gregorio.

Art. 2

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente art. 1, confinanti a nord con la strada comunale Giardini; ad est, con la proprieta' di Talarico Cassandra fu Alfonso vedova Colucci; a sud, con la proprieta' di Colosino Luigi fu Luca, Spadafora Antonio fu Francesco, Talarico Cassandra fu Alfonso vedova Colucci; ad ovest, con le particelle 65, 38, 72 del foglio 18, intestate a ditta non riportata.

Art. 3

I terreni di cui sopra sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Art. 4

L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all'art. 1, con l'indicazione dell'indennita' offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 6. - CARLOMAGNO

Elenco

COMUNE DI CROPANI (Catanzaro)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Ricca Umberto fu Gregorio a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230
Parte di provvedimento in formato grafico
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