049U0337
049U0337
Norme dirette a favorire l'incremento ed il miglioramento qualitativo e selettivo del patrimonio zootecnico nazionale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 maggio 1949 n. 337)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550 ; Visto l' art. 10 della legge 27 maggio 1940, n. 627 ; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentito il parere delle Commissioni circoscrizionali dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia; Udito il parere del Consiglio di Stato; vista la, deliberazione del Consiglio dei Ministri; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' fatto obbligo nelle circoscrizioni dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia di procedere alla castrazione dei cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta.
Art. 2
La castrazione dei cavalli e degli asini stalloni non approvati deve essere effettuata, a cura dei proprietari, entro un mese dalla, comunicazione della mancata approvazione da parte della apposita Commissione.
Art. 3
I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni, competente per circoscrizione, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione, la relativa attestazione, da rilasciarsi dall'autorita' veterinaria competente.
Art. 4
In caso di vendita di riproduttore non approvato il venditore deve, entro tre giorni dalla vendita, comunicare al Deposito cavalli stalloni generalita' e domicilio del compratore.
La vendita deve essere fatta con esplicita e tassativa condizione della castrazione nel limite di tempo previsto dal precedente art. 2.
Art. 5
In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procedera' di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 122. - FRASCA