Monitoring Gesetzessammlung

051U0360

IT - DPR

051U0360

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sanmarinesi verso l'estero effettuato a Roma e a San Marino il 7 marzo 1950. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951 n. 360)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sammarinesi verso l'estero, effettuato a Roma-San Marino il 7 marzo 1950.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 7 marzo 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 47. - CARLOMAGNO

Scambio di Note

Scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sammarinesi verso l'estero.
N. 41/03371/74
Roma, li' 7 marzo 1950
Signor Segretario di Stato,
Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n. 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano e' venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie:
1. - Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.
a) Per le voci elencate nella Lista A allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.
b) L'importazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese.
c) Per tutte le altre merci non previste nella Lista A succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino restera' soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano.
2. - Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino.
a) Per le voci elencate nella Lista B allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia.
b) L'esportazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorita' di detta. Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Manino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovra' essere vidimato dall'Autorita' consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.
c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista B succitata, la esportazione verso terzi Paesi reatera' soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigente nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia.
3. - Disposizioni di carattere generale.
a) Le liste A e B potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.
b) I contingenti delle merci indicate nella lista A si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per "allocation" diretta.
c) I contingenti della lista A non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validita' del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso.
d) I contingenti delle merci elencati nella lista A s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioe' 5 agosto 1949) alla data della presente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino.
Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorra' farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.
Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione.
SFORZA
A S. E.
Il Segretario di Stato
della Repubblica di San Marino - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

liste

-----------------------------
MERCI DA IMPORTARE DALL'ESTERO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
LISTA A
I GRUPPO
II Categoria:
Minestre preparate e brodi cond...... Tonn. 5
Altri prodotti della categoria....... Tonn. 45
V Categoria:
Zuccheri............................. Tonn. 50
Caffe'................................ Tonn. 15
Cacao................................ Tonn. 20
Spezie............................... Tonn. 1
VI Categoria:
Cereali e derivati................... Tonn. 250
VII Categoria:
Ortaggi e frutta..................... Tonn. 0,1
VIII Categoria:
Bevande.............................. Tonn. 0,1
II GRUPPO
X Categoria:
Semi e frutti oleosi................. Tonn. 0,5
XI Categoria:
Olii grassi per uso ind.............. Tonn. 100
III GRUPPO
XIII Categoria:
Cotone grezzo egiz. a fibra lunga.... Tonn. 250
XIV Categoria:
Lana................................. Tonn. 15
Tessuti di lana...................... Tonn. 1
IV GRUPPO
XVIII Categoria:
Semilavorati di ferro e acciaio...... Tonn. 150
XIX Categoria:
Rame e sue leghe..................... Tonn. 1
XX Categoria:
Altri metalli comuni e leghe......... Tonn. 2
XXV Categoria
Parti di fucili da caccia............ Tonn. 0,1
XXVI Categoria:
Autoveicoli.......................... N. 1
V GRUPPO
XXVII Categoria:
Carbon fossile, antracite e coke..... Tonn. 500
Argille plastiche e caolini.......... Tonn. 150
VI GRUPPO
XXXII Categoria:
Legname rozzo e segato............... Tonn. 10
XXXIV Categoria:
Materie da intarsio e da intaglio.... Tonn. 0,1
VII GRUPPO
XXXV Categoria:
Carburanti (ad eccezione benzina).... Tonn. 100
Colofonia e resine................... Tonn. 80
XXXVI Categoria:
Oli essenziali(quelli non prodotti in
Italia)............................ Tonn. 15
Altri prodotti della categoria....... Lire 10 milioni
XXXVII Categoria:
Prodotti chimici inorganici.........._
XXXIX Categoria: > Lire 10 milioni Prodotti chimici
organici............_
XL Categoria:
Medicinali e prodotti farmaceutici... Lire 15 milioni
XLI Categoria:
Estratti tannici..................... Tonn. 10
VIII GRUPPO
XLII Categoria:
Pelli grezze per pellicceria......... Tonn. 3
Pelli bovine grezze.................. Tonn. 200
XLIII Categoria:
Gomma elastica e guttaperga.......... Tonn. 5
XLIV Categoria:
Carta da macero, cellulosa, pasta di
legno.............................. Tonn. 600
XLV Categoria:
Strumenti musicali................... Tonn. 0,1
XLVIII Categoria:
Mercerie, balocchi e bambole......... Tonn. 0,1
XLIX Categoria:
Materie vegetali..................... Tonn. 0,5
L Categoria:
Materie animali...................... Tonn. 0,1
LI Categoria:
Prodotti diversi..................... Tonn. 101
N.B. - L'utilizzazione dei contingenti di lana, cotone e semi oleosi resta subordinata ad accordi tra le amministrazioni finanziarie fra i due Paesi in quanto i relativi prodotti sono gravati in Italia da imposte di fabbricazione.
LISTA B
MERCI DA ESPORTARE DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Armi da caccia
Articoli di abbigliamento
Ceramiche
Dolciumi
Animali da cortile
Maglierie
Medicinali
Mobili e serramenti
Salumi
Saponi
Pelli conciate per pellicceria, pelliccie confezionate
Vernici, colori e smalti
Vini e affini
Cuoio, pellami grezzi e lavorati e calzature
Minuterie metalliche e imballaggi e tappi corona
Prodotti ortofrutticoli
Carte e cartoni
Lavorati di gomma
Pasta alimentare
Filati di cotone
Profumi, materiale sanitario, sciroppi medicati e sciroppi alimentari
Cosmetici non alcoolici
N.B. - Non si da' luogo alla fissazione dei quantitativi di merci concesse all'esportazione, tali quantitativi rimanendo soltanto limitati dai certificati d'origine che dovranno accompagnare le merci stesse, debitamente vidimati dall'Autorita' Consolare italiana nella Repubblica di San Marino.
N. 0282/A/464
San Marino, li' 7 marzo 1950/1649 di F. R.
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta, della lettera di V. E. in data 7 marzo 1950 n. 03371/74 del seguente tenore:
"Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n. 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano e' venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutarno vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie:
1. - Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.
a) Per le voci elencate nella Lista A allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere- introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.
b) L'importazione delle merci suddette sara' effettuato presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese.
c) Per tutte le altre merci non previste nella Lista A succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino restera' soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano.
2. - Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino.
a) Per le voci elencate nella Lista B allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia.
b) L'esportazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorita' di detta Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovra' essere vidimato dall'Autorita' consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.
c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista B succitata, la esportazione verso terzi Paesi restera' soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigente nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia.
3. - Disposizioni di carattere generale.
a) Le liste A e B potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.
b) I contingenti delle merci indicate nella lista A si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per "allocation" diretta.
c) I contingenti della lista A non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validita' del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso.
d) I contingenti delle merci elencati nella lista A s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioe' 5 agosto 1949) alla data della presente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino.
Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorra' farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.
Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione.
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri
G. GIACOMINI
A S. E.
Il Ministro degli Affari Esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
-----------------------------
MERCI DA IMPORTARE DALL'ESTERO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
LISTA A
II Categoria:
Minestre preparate e brodi cond...... Tonn. 5
Altri prodotti della categoria....... Tonn. 45
V Categoria:
Zuccheri............................. Tonn. 50
Caffe'................................ Tonn. 15
Cacao................................ Tonn. 20
Spezie............................... Tonn. 1
VI Categoria:
Cereali e derivati................... Tonn. 250
VII Categoria:
Ortaggi e frutta..................... Tonn. 0,1
VIII Categoria:
Bevande.............................. Tonn. 0,1
II GRUPPO
X Categoria:
Semi e frutti oleosi................. Tonn. 0,5
XI Categoria:
Olii grassi per uso ind.............. Tonn. 100
III GRUPPO
XIII Categoria:
Cotone grezzo egiz. a fibra lunga.... Tonn. 250
XIV Categoria:
Lana................................. Tonn. 15
Tessuti di lana...................... Tonn. 1
IV GRUPPO
XVIII Categoria:
Semilavorati di ferro e acciaio...... Tonn. 150
XIX Categoria:
Rame e sue leghe..................... Tonn. 1
XX Categoria:
Altri metalli comuni e leghe......... Tonn. 2
XXV Categoria:
Parti di fucili da caccia............ Tonn. 0,1
XXVI Categoria:
Autoveicoli.......................... N. 1
V GRUPPO
XXVII Categoria:
Carbon fossile, antracite e coke..... Tonn. 500
Argille plastiche e caolini.......... Tonn. 150
VI GRUPPO
XXXII Categoria:
Legname rozzo e segato............... Tonn. 10
XXXIV Categoria:
Materie da intarsio e da intaglio.... Tonn. 0,1
VII GRUPPO
XXXV Categoria:
Carburanti (ad eccezione benzina).... Tonn. 100
Colofonia e resine................... Tonn. 80
XXXVI Categoria:
Oli essenziali(quelli non prodotti in
Italia)............................ Tonn. 15
Altri prodotti della categoria....... Lire 10 milioni
XXXVII Categoria:
Prodotti chimici inorganici.........._
XXXIX Categoria: > Lire 10 milioni Prodotti chimici
organici............_
XL Categoria:
Medicinali e prodotti farmaceutici... Lire 15 milioni
XLI Categoria:
Estratti tannici..................... Tonn. 10
VIII GRUPPO.
XLII Categoria:
Pelli grezze per pellicceria......... Tonn. 3
Pelli bovine grezze.................. Tonn. 200
XLIII Categoria:
Gomma elastica e guttaperga.......... Tonn. 5
XLIV Categoria:
Carta da macero, cellulosa, pasta di
legno.............................. Tonn. 600
XLV Categoria:
Strumenti musicali................... Tonn. 0,1
XLVIII Categoria:
Mercerie, balocchi e bambole......... Tonn. 0,1
XLIX Categoria:
Materie vegetali..................... Tonn. 0,5
L Categoria:
Materie animali...................... Tonn. 0,1
LI Categoria:
Prodotti diversi..................... Tonn. 0,1
N.B. - L'utilizzazione dei contingenti di lana, cotone e semi oleosi resta subordinata ad accordi tra le amministrazioni finanziarie fra i due Paesi in quanto i relativi prodotti sono gravati in Italia da imposte di fabbricazione.
LISTA B
MERCI DA ESPORTARE
DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Armi da caccia
Articoli di abbigliamento
Ceramiche
Dolciumi
Animali da cortile
Maglierie
Medicinali
Mobili e serramenti
Salumi
Saponi
Pelli conciate per pellicceria, pelliccie confezionate
Vernici, colori e smalti
Vini e affini
Cuoio, pellami grezzi e lavorati e calzature
Minuterie metalliche e imballaggi e tappi corona
Prodotti ortofrutticoli
Carte e cartoni
Lavorati di gomma
Pasta alimentare
Filati di cotone
Profumi, materiale sanitario, sciroppi medicati e sciroppi alimentari
Cosmetici non alcoolici
N.B. - Non si da' luogo alla fissazione dei quantitativi di merci concesse all'esportazione, tali quantitativi rimanendo soltanto limitati dai certificati d'origine che dovranno accompagnare le merci stesse, debitamente vidimati dall'Autorita' Consolare italiana nella Repubblica di San Marino.
Ho l'onore di informare V. E. che, salvi e riservati i diritti della Repubblica di San Marino ammessi alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, il Governo della Repubblica di San Marino e' d'accordo su quanto convenuto sulle note su pre-trascritte.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione.
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri
G. GIACOMINI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht