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048U0225

IT - DPR

048U0225

Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi, nel settore dei servizi tributari appaltati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948 n. 225)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 , cui perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233 , e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239 , contenente norme integrative per la sua attuazione; Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278 , per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307 , per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552 , per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita; Visto il regio decreto 20 maggio 1946 n. 369 , per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479 , Contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , per la corresponsione della indennita' di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770 , per l'aumento della indennita' caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 , e' sostituita da quella stabilita nella tabella F, allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella allegata F e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770 .

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 36. - FRASCA

Tabella F

TABELLA F
Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati
(Appaltatori di imposte di consumo, esattorie e ricevitorie in imposte dirette).
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo
restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2,
del contratto collettivo 22 luglio 1938).
=====================================================================
| Per ciascun | Per la moglie | Per ciascun
| figlio | e il marito | genitore
| | invalido |
|---------------------------------------------------
AVENTI DIRITTO |ordina-|di caro-|ordina-|di caro-|ordina-|di caro-
|ri |vita |ri |vita |ri |vita
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
Funzionari, | | | | | |
impiegati e | | | | | |
commessi | 299 | 442 | 312 | 442 | 182 | 442
| | | | | |
Operai, guardie | | | | | |
notturne e | | | | | |
personale di | | | | | |
fatica | 130 | 442 | 130 | 442 | 78 | 442
| | | | | |
B) Contributi
(A carico delle aziende).
Misura: 23,60 % sulla retribuzione lorda.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Fanfani
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