051U0258
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Erezione in comune autonomo della frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951 n. 258)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le domande con le quali la maggioranza del contribuenti della frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, chiede che la frazione suddetta sia eretta in Comune autonomo; Visti i pareri espressi dal Consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare e dalla Deputazione provinciale di Ascoli Piceno, rispettivamente con deliberazioni in data 5 settembre 1946 e 18 giugno 1947; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione I - in data 10 ottobre 1950 , le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
La frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, e' eretta in Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica e con sede municipale nel centro omonimo.
Art. 2
Il Prefetto di Ascoli Piceno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con proprio decreto, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sant'Elpidio a Mare e di Porto Sant'Elpidio, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Lo stesso Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' anche alla ripartizione fra i Comuni suddetti, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sant'Elpidio a Mare.
Al personale suddetto non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento nei nuovi organici e sara' mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1951 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 157. - CONSOLI