25G00133
25G00133
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. (25G00133) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025 n. 125)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2025 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 »; Visti gli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 , che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 137 relativo alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 16 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 , relativo all'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n.121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025 , dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: - CO.NA.PO.; - FNS CISL; - UIL PA VV.F.; - CONFSAL VV.F. L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell' articolo 139, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ; Visti l' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , l' articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 , l' articolo 1, commi 27 , 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022 - 2024 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. CAPO II Titolo I Trattamento economico
Art. 2 - Nuovi stipendi
Nuovi stipendi 1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall' articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall' articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall' articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , e dell' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e dell' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell' articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .
Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 22-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»:
«Art. 22-bis (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 , di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», nonche', per le indennita' di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.»
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15 , 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .»
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»:
«2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.»
- Per il comma 609 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Effetti dei nuovi stipendi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 3:
- Si riporta l' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 82. (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misure non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.»
- Si riporta l' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»:
«Art. 172. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.»
Art. 4
Indennita' di rischio
1. Le misure dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall' articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Note all' art. 4 :
- Per l' articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , si veda nelle note all'articolo 2.
Art. 5
Indennita' mensile
1. Le misure dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall' articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Note all' art. 5 :
- Per l' articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , si veda nelle note all'articolo 2.
Art. 6 - Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Effetti sugli assegni personali riassorbibili 1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell' articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , dell' articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , e dell' articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 .
Note all'art. 6:
- Si riporta l' articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252 »:
«Art. 261. (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.»
- Si riporta il testo dell' articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 12. (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato). - 1.-4. (omissis)
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.
6.-11 (omissis)»
- Si riporta l' articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
«Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu' favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall' articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , i vigenti limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall' articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , per particolari discipline sportive il bando di concorso puo' individuare l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.»
Art. 7 - Lavoro straordinario
Lavoro straordinario 1. Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 7:
- Si riporta l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»:
«Art. 3. (Effetti dei nuovi stipendi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.»
Art. 8
Incremento indennita' orarie per turni notturni e turni svolti nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara.
1. All' articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».
2. All' articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».
3. All' articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli artt. 7, 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. (Indennita' di impiego operativo). - 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 , a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e' riconosciuta l'indennita' di impiego operativo.
2. L'indennita' di impiego operativo compete al personale di cui al comma 1, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.
3. L'indennita' di impiego operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1:
a) indennita' di turno di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio 2004;
b) indennita' operativa per il soccorso esterno di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 .
4. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1 e delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 per ciascun turno di dodici ore e:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677 annui:
euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore;
euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra;
euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all' articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ;
euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale;
euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale.
6. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le risorse di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere dall'anno 2022.
7. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di cui agli articoli 8 e 9 e con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
8. L'indennita' di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo.
9. In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale.
10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 .
Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e l' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 .
11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.»
«Art. 8. (Indennita' di servizio operativo). - 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 e' riconosciuta l'indennita' di servizio operativo.
2. L'indennita' di servizio operativo e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso nonche' ad altri servizi operativi di istituto.
3. L'indennita' di servizio operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1:
a) compenso di produttivita' giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) indennita' operativa per il soccorso esterno di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 .
4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' stabilita con le seguenti modalita':
a) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso, ivi compreso il personale specialista: euro 8,50 a turno;
b) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato ad altri servizi operativi di istituto: euro 2,00 a turno;
c) personale che effettua orario giornaliero nella misura che segue:
euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni.
5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennita' di cui al comma 1 sono stabilite:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 2, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 881.098 annui:
euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all' articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all' articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all' articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.
7. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le risorse di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.
8. L'indennita' di servizio operativo non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 9 ed e' cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
9. L'indennita' di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all' articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 .
10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 .
Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e l' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 .
11. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.»
«Art. 9. (Indennita' di funzione tecnica e professionale). - 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, e' riconosciuta l'indennita' di funzione tecnica e professionale.
2. L'indennita' di funzione tecnica e professionale e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. L'indennita' di funzione tecnica e professionale sostituisce il compenso di produttivita' giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' stabilita con le seguenti modalita':
a) personale che effettua orario giornaliero:
euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni;
b) personale che effettua turnazioni di dodici ore: euro 2,00 a turno.
5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennita' di cui al comma 1 sono stabilite:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'in-dennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 365.732 annui:
euro 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78 , 90 , 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78 , 90 , 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,35 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78 , 90 , 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,84 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,73 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,88 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,45 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.
7. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le risorse di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.
8. L'indennita' di funzione tecnica e professionale non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 8.
9. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e l' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 .
10. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.
11. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresi' definiti, nell'ambito delle attivita' svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttivita' del personale medesimo.»
Art. 9
Pronta disponibilita'
1. All' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:
a) le modalita' di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonche' gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;
b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;
c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 . ». 2. Il limite di cui all' articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , e' incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Pronta disponibilita'). - 1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamita' e assicurare il pronto impiego in caso di necessita', e' istituito il servizio di pronta disponibilita' del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate.
2. Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equita' e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilita', e' tenuto a garantire la costante contattabilita', l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestivita' e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale e' considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attivita' che hanno determinato il richiamo.
3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:
a) le modalita' di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonche' gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;
b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;
c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .».
4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell' articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 , ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.»
- Si riporta l'articolo 12, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 :
«Art. 12. (Utilizzo del Fondo di amministrazione). - 1.
A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale:
a) (omissis)
b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilita' di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui;
Omissis»
Art. 10 - Alimentazione del Fondo di amministrazione
Alimentazione del Fondo di amministrazione 1. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo e' incrementato di euro 40.689,20 per l'anno 2024, di euro 47.257,62 per l'anno 2025 e di euro 609.369,90 a decorrere dall'anno 2026.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 :
«Art. 11. (Alimentazione del Fondo di amministrazione). - 1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, e' alimentato stabilmente:
a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilita' derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi;
b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita', che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
c) dell'importo corrispondente alle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilita' e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' annualmente incrementato da:
a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all' articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335 ;
b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attivita' di controllo di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, ai sensi dell' articolo 17, della legge 10 agosto 2000, n. 246 , e dell' articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275 , convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339 ;
d) le risorse di cui all' articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;
e) le somme derivanti dall'attuazione dell' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
f) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianita' e alle mensilita' residue delle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonche' agli importi corrispondenti alle mensilita' residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilita', transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
g) gli ulteriori risparmi di gestione e di spesa e da introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo.
3. La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.»
Art. 11 - Utilizzo del Fondo di amministrazione
Utilizzo del Fondo di amministrazione 1. Fermi restando gli utilizzi disposti dai commi 2 e 3 e dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, si confermano le disposizioni di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 .
2. Al fine di incentivare la produttivita' del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, l'importo di cui all' articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e' incrementato di euro 64.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.
3. Al fine di compensare il personale per il servizio di pronta disponibilita' nei casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore, e' destinato un importo nel limite di euro 600.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2026, di cui all'articolo 10 del presente decreto.
4. Il fondo di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , potra' essere altresi' utilizzato al fine di incrementare l'indennita' di missione del personale inviato in servizio fuori sede. Tale emolumento non e' cumulabile con lo straordinario.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 :
«Art. 12. (Utilizzo del Fondo di amministrazione). - 1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale:
a) le indennita' di impiego operativo, di servizio operativo e di funzione tecnica e professionale, con le relative maggiorazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, nel limite di euro 78.035.409 annui;
b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilita' di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui;
c) le indennita' previste dalla normativa di settore in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ;
d) i compensi dovuti per le attivita' di prevenzione e vigilanza antincendi ai sensi dell' articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335 ;
e) compensi per attivita' di formazione svolta dal personale ai sensi dell' articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
f) i compensi spettanti al personale del ruolo degli ispettori antincendi di cui all' articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 ;
g) gli incentivi ai corsi di formazione per istruttori, docenti, discenti di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j), del CCNL 1998-2001;
h) i compensi per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001;
i) gli altri compensi e altre indennita' previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b) non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi.
3. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico.
4. Con accordo integrativo nazionale le risorse di cui al comma 3 sono destinate a incentivare le attivita' e i compiti cui si riconnettono peculiari responsabilita', fondamentali per l'operativita' e l'efficienza del soccorso tecnico urgente nonche' per i correlati servizi tecnico-professionali. In particolare, al personale con funzioni di capo partenza, di autista di automezzi per il soccorso terrestre con patente di terzo e quarto grado, di mezzi navali con patente nautica ma che non espleta le funzioni specialistiche di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , al personale con funzioni di consegnatario e di responsabile del personale.
Le medesime risorse possono essere utilizzate altresi' per:
a) sviluppare le attivita' progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione;
b) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita' nella gestione del soccorso e delle funzioni tecnico - professionali, anche con riferimento all'attivita' di tutoraggio, ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche con riguardo al personale operativo che svolge turni di servizio presso i reparti volo ad integrazione del settore aeronavigante;
c) incentivare il personale impiegato in attivita' di specializzazione e in attivita' specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 , per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di specifici emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato;
d) individuare ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative.
5. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, per l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato, nonche' di quelli definiti ai sensi del comma 4.»
- Si riporta il testo dell' articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»:
«Art. 9. (Indennita' di funzione tecnica e professionale). - Omissis
11. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresi' definiti, nell'ambito delle attivita' svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttivita' del personale medesimo.»
Art. 12 - Trattamento di trasferta
Trattamento di trasferta 1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall' articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00.
2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 14 , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , sono sostituite dalle seguenti:
a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».
3. All' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
« 13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base. ». Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. (Trattamento di trasferta). - 1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennita' di trasferta pari a:
euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;
un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ;
c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.
2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, e' tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183 . Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui e' svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione al personale compete, sulla base di idonea documentazione:
a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo".
c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni, il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.
4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo:
a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;
b) attivita' di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;
c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.
5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.
6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.
8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 .
9. Ai sensi dell' articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell' articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 .
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 , e successive modifiche e integrazioni.
12. E' disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.
«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».
CAPO III Titolo II Istituti normativi
Art. 13 - Particolari articolazioni dell'orario di lavoro
Particolari articolazioni dell'orario di lavoro 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , e' apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Le attivita' di allenamento e di preparazione atletica individuale del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonche' lo studio e la preparazione individuale della Banda musicale possono essere effettuate anche in ambito territoriale diverso da quello di servizio, ferma restando, per gli orchestrali, la prevalenza della preparazione collegiale da svolgere presso la sede abituale di servizio. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2022, n. 121 , come modificato e integrato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024. Trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024.
Note all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla ' Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 - Serie generale.
Art. 14 - Emergenze locali
Emergenze locali 1. All' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , il seguente orario di lavoro:
a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio;
c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio. ». b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire la piena continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi. ». Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 21. (Emergenze locali). - 1. Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 , il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , il seguente orario di lavoro:
a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio;
c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire la piena continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.
3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attivita' espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.»
Art. 15 - Mensa
Mensa 1. All' articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto. ». Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 22. (Mensa). - 1. Per il personale impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.
2. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non e' presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.
3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera non inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei servizi sostitutivi della mensa.
4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio.»
Art. 16 - Permessi
Permessi 1. All'articolo 17, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
Art. 17
Tutela della genitorialita'
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio» e' sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio».
b) E' aggiunto il comma 4-bis:
«4-bis. A domanda, e' previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
Art. 18 - Cessione solidale del congedo ordinario
Cessione solidale del congedo ordinario 1. All' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , e' apportata la seguente modifica:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. ». b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente. ». Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 26. (Cessione solidale del congedo ordinario).
- 1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti secondo un criterio di proporzionalita'.
10. La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.»
Art. 19 - Malattie professionali
Malattie professionali 1. L' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , e' sostituito dal seguente:
« Art. 36 (Malattie Professionali). - Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attivita' svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attivita' consultiva per lo sviluppo periodico delle piu' adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale. ».
Art. 20 - Lavoro agile
Lavoro agile 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , e' aggiunto il seguente:
« 2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza. ». Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 33. (Lavoro agile). - 1. Il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato dall' articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 , e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.»
Art. 21 - Tavolo tecnico per la programmazione didattica
Tavolo tecnico per la programmazione didattica 1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«4. Salvo che non sia stata raggiunta un'intesa fra le parti, l'Amministrazione puo' assumere le proprie autonome determinazioni se siano trascorsi trenta giorni e si siano svolti almeno tre incontri fra le parti medesime. Dell'esito e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.».
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
Art. 22 - Banca delle ore
Banca delle ore 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio.
2. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario e' istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate puo' essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilita' di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.
5. Le modalita' organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformita' sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».
Art. 23 - Contrattazione integrativa
Contrattazione integrativa 1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall' articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 4 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 4, e' portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.».
Note all'art. 23:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
Art. 24 - Individuazione dei distaccamenti disagiati
Individuazione dei distaccamenti disagiati 1. All' articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 le parole « previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti parole: « previa contrattazione integrativa ». 2. La contrattazione integrativa di cui al comma 1, che verra' attivata entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, puo' aggiornare i criteri ed i parametri di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 .
3. All' articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
« i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati. ». Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», come modificato dal presente decreto:
«Art. 20. (Individuazione dei distaccamenti disagiati). - 1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:
comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;
distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;
tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;
assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;
altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa contrattazione integrativa
3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 41. (Contrattazione integrativa). - 1.
L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali per la mobilita' a domanda;
b) criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche;
c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali sulle attivita' socio - assistenziali del personale e welfare contrattuale;
f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni;
g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale;
h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati;
in sede di Amministrazione locale:
a) criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;
b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.".»
CAPO IV Titolo III Norme finali
Art. 25 - Disposizioni finali
Disposizioni finali 1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.
Art. 26 - Copertura finanziaria
Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 71.383.272 per l'anno 2024, euro 75.777.502 per l'anno 2025 e ad euro 77.070.475 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 5.900.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 63.203.272 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 5.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ;
e) quanto a euro 63.527.502 per l'anno 2025 e ad euro 64.120.475 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ;
f) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.980.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ;
g) quanto a euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 giugno 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Piantedosi, Ministro dell'interno Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2167