082U0954
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Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e della imposta sul reddito delle persone giuridiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1982 n. 954)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249 ; Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765 ; Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146 ; Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692 ; Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
I commi quarto e quinto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".
"Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali".
Art. 2
Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e' sostituito dai seguenti:
"Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attivita' commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano latte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attivita': a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attivita' commerciali: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'".
Art. 3
Al n. 9) dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;".
Art. 4
All' art. 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente:
"Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs".
Art. 5
Nel sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le parole "per le cessioni esenti di cui all'art. 10," sono sostituite con le parole "per le operazioni esenti di cui all'art. 10.".
Art. 6
La lettera a) dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche' ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli".
Art. 7
Al primo comma dell'art. 73-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente n. 3):
"3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici".
Art. 8
Si considerano regolari gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, effettuati anteriormente al 1 gennaio 1982, in conformita' all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793 .
Art. 9
Le integrazioni apportate con l' art. 1 all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni hanno effetto dal 1 gennaio 1973; quelle apportate con l' art. 2 all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , hanno effetto dal 1 gennaio 1974. Si applicano le disposizioni contenute nell' art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , come sostituito dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94 nonche' quelle di cui all'art. 8, comma primo, dello stesso decreto. Non si fa luogo comunque a rimborso delle imposte gia' pagate.
Le integrazioni e le modificazioni apportate con l'articolo 3 del presente decreto e con l' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793 , rispettivamente, al n. 9) dell'art. 10 ed all'ultimo comma dell'art. 30 del predetto decreto n. 633 hanno effetto dal 1 aprile 1979; le modificazioni apportate con l'art. 5 al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto n. 633 hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1982 PERTINI FANFANI - FORTE - ROGNONI - GORIA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1982 Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 29