083U0814
083U0814
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Udine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983 n. 814)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'art. 6 e' soppresso e sostituito come segue:
Art. 6. - I singoli istituti o seminari sono diretti da un professore ordinario o straordinario nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.
Il direttore rimane in carica un triennio e puo' essere riconfermato.
In mancanza di professori ordinari o straordinari afferenti all'istituto o seminario ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione e' affidata con le modalita' sopra indicate e per la durata di un anno, ad un professore associato o in mancanza di questi, ovvero in caso di motivato impedimento, riconosciuto con le modalita' di cui sopra, ad altro docente afferente ad istituto o seminario stesso.
Le norme comuni di gestione e di funzionamento degli istituti o seminari saranno determinate da un regolamento emanato dal rettore sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Art. 8 - il primo comma e' soppresso e sostituito come segue:
Art. 8, primo comma. - Gli istituti policattedra previsti dallo statuto saranno attivati quando le esigenze didattiche e scientifiche lo richiedano.
Inoltre gli istituti di:
matematica, informatica e sistematica;
pedagogia e didattica delle lingue moderne, cambiano la denominazione rispettivamente in:
matematica, informatica e sistemistica;
filosofia, pedagogia, didattica delle lingue moderne.
Art. 9 - l'art. 9 e' soppresso e sostituito come segue:
Art. 9. - Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento sono organizzati con le modalita' e i fini previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 172 .
Art. 12 - dopo il primo comma inserire:
Il centro linguistico audiovisivi potra' svolgere anche attivita' di ricerca scientifica.
Gli articoli 13 e 14 sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 13. - Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.
Art. 14. - Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente, comunque non meno della meta' di quelle richieste per i corsi annuali.
Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.
Art. 2
Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari vengono inserite le seguenti discipline:
etnolinguistica
filosofia della politica
filosofia della religione
filosofia della storia
filosofia dell'educazione
geografia delle lingue
geografia sociale
letterature moderne comparate
lingua e letteratura basca
lingua e letteratura bretone
lingua e letteratura catalana
lingua e letteratura galiega
lingua e letteratura occitana
linguistica friulana
metodologia dei sussidi audiovisivi
metodologia didattica
pedagogia sperimentale
psicopedagogia
storia del cristianesimo
storia del Friuli
storia della Chiesa nell'eta' moderna e contemporanea
storia della critica letteraria
storia della filosofia contemporanea
storia della filosofia medioevale
storia delle dottrine morali
storia dell'ebraismo
storia dell'eta' della riforma e della controriforma
storia dell'Illuminismo
storia del Rinascimento
storia economica
storia sociale
teoria e tecnica della traduzione
toponomastica
Art. 24 - nel quartultimo comma e' soppressa la espressione: "nonche' di un'altra lingua moderna straniera a scelta dello studente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1984 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 22