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082U0217

IT - DPR

082U0217

Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, che riconosce taluni diritti e liberta' oltre quelli che gia' figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1982 n. 217)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 aprile 1982; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, che riconosce taluni diritti e liberta' oltre quelli che gia' figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto e' previsto dall'art. 7 paragrafo 1 del protocollo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ventimiglia, addi' 14 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1982 Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 6

Protocole n. 4

PROTOCOLE N. 4
A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTES AUTRES QUE CEUX FIGURANT DEJA DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel
protocollo.
PROTOCOLLO N. 4
DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, CHE RICONOSCE TALUNI DIRITTI E LIBERTA' DIVERSI DA QUELLI CHE FIGURANO GIA' NELLA CONVENZIONE E NEL SUO PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE.
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,
Decisi ad adottare misure atte ad assicurare la garanzia collettiva
dei diritti e delle liberta' diverse da quelli che figurano gia' al titolo I della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la convenzione") ed agli articoli 1, 2 e 3 del primo protocollo addizionale alla convenzione firmato a Parigi il 20 marzo 1952,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Nessuno puo' essere privato della propria liberta' per il solo
motivo di non essere in grado di mantenere un impegno contrattuale.

Art. 2

Articolo 2
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il
diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la propria residenza.
2. Ogni persona e' libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio.
3. L'esercizio di questi diritti non puo' essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societa' democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle liberta' altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune
zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una societa' democratica.

Art. 3

Articolo 3
1. Nessuno puo' essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui e' cittadino.
2. Nessuno puo' essere privato del diritto di entrare sul
territorio dello Stato di cui e' cittadino.

Art. 4

Articolo 4
Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite.

Art. 5

Articolo 5
1. Ciascuna Alta Parte contraente puo', al momento della firma o
della ratifica del presente protocollo o in qualsiasi momento successivo, trasmettere al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione in cui indichi in quale misura essa si impegna affinche' le disposizioni del presente protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali.
2. Ciascuna Alta Parte contraente che ha trasmesso una dichiarazione in virtu' del paragrafo precedente puo', di volta in volta, trasmettere una nuova dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che ponga fine alla applicazione delle disposizioni del presente protocollo su un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione fatta in conformita' col presente articolo sara' considerata conforme al paragrafo 1 dell'art. 63 della convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato al quale si applica il presente protocollo in virtu' della sua ratifica o della sua accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno dei territori ai quali si applica il protocollo in virtu' di una dichiarazione sottoscritta da detto Stato conformemente al presente articolo saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.

Art. 6

Articolo 6
1. Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5
del presente protocollo come articoli aggiuntivi alla convenzione e, di conseguenza, saranno applicate tutte le disposizioni della convenzione.
2. Tuttavia, il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 25 della convenzione o il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria del tribunale fatto mediante dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 della convenzione si esercitera', per quanto concerne il presente protocollo, soltanto nella misura in cui l'Alta Parte contraente interessata abbia dichiarato di riconoscere detto diritto o di accettare detta giurisdizione per gli articoli da 1 a 4 del protocollo o per alcuni di essi.

Art. 7

Articolo 7
1. Il presente protocollo e' aperto alla firma dei Membri del
Consiglio d'Europa, firmatari della convenzione; esso sara' ratificato contemporaneamente alla convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Entrera' in vigore dopo il deposito dei cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il protocollo entrera' in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notifichera' a tutti i membri i nomi di coloro che l'avranno ratificata.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato il presente protocollo.
FATTO a Strasburgo, il 16 settembre 1963, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.
Per il Governo della Repubblica d'Austria:
al momento della firma del presente protocollo, il sottoscritto ha rilasciato a nome del suo Governo, il testo della seguente dichiarazione:
Il protocollo n. 4 e' firmato con la riserva che l'art. 3 non e' applicabile alla legge 3 aprile 1919, StGB1. n. 209, relativa al bando e alla confisca dei beni della Casa Asburgo-Lorena nella versione della legge 30 ottobre 1919, StGB1. n. 501, della legge costituzionale del 30 luglio 1925 BGB1. n. 292, della legge costituzionale federale del 26 gennaio 1928, BGBL. n. 30 e tenuto conto della legge costituzionale federale del 4 luglio 1963, BGB1. n. 172.
(Seguono le firme)
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