080U0352
080U0352
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli stadi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980 n. 352)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975 ; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia:
Corso di perfezionamento in neonatologia
Art. 229. - E' istituito, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari, un corso di perfezionamento in neonatologia.
Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma, soprattutto, di perfezionamento chimico-pratico, nell'ambito della neonatologia.
La durata del corso e' annuale, possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) ed in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.
Il diploma relativo al corso stesso non da diritto alla qualifica di specialista.
Il numero degli ammessi e' fissato in sei.
Il corso e' diretto dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia del corso di perfezionamento o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, coadiuvato da un consiglio di docenti nominati annualmente dal consiglio della facolta' di medicina, su proposta del direttore del corso, secondo le norme dello statuto dell'Universita' di Cagliari. Del consiglio devono in ogni caso far parte i direttori degli istituti di discipline ostetriche e pediatriche che collaborino all'insegnamento e presso i quali si esplichi una parte dell'attivita' degli allievi.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) clinica della gravidanza e del parto, normali o a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e la patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano e ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia patologica del feto e del neonato;
16) evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.
Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia.
L'allievo deve ottemperare alle esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica esercitazioni in sala parto e nei servizi a fini di apprendimento.
Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico, con relativa discussione, dinanzi ad una commissione di sette membri, formata dal direttore e da docenti del corso.
La sessione di esami e' unica, alla fine del corso.
All'allievo che ha completato le prove previste con esito favorevole, viene rilasciato un diploma ufficiale di perfezionamento in neonatologia.
Per il primo anno di attivita' possono essere iscritti al corso in soprannumero specialisti in pediatria ed in puericultura che prestino servizio da almeno un anno in sezioni neonatali o per immaturi, in numero comunque non superiore a dodici, eventualmente selezionati attraverso prove di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 307