081U1044
081U1044
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981 n. 1044)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 309 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologie dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 309. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica; i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura chimica e in fisica.
Art. 312. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 2
Gli articoli 316 e 319, relativi al corso di perfezionamento in scienza dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 316. - Sono ammessi al corso di perfezionamento i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica.
I laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura generale in chimica e in fisica.
Art. 319. - La direzione del corso e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nel corso stesso. In caso di motivato impedimento la direzione del corso e' affidata a professore associato, che pure insegni nel corso medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 393