Monitoring Gesetzessammlung

082U1018

IT - DPR

082U1018

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982 n. 1018)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata la necessita' di adeguare la norma sulla direzione e sul consiglio di istituto a quanto stabilito dall' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi seguenti articoli concernenti l'istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto internazionale e comunitario.
Art. 63. - E' costituito presso la facolta' di giurisprudenza l'istituto di diritto internazionale e comunitario.
L'istituto raggruppa gli insegnamenti:
diritto internazionale;
diritto delle Comunita' europee;
organizzazione internazionale;
diritto internazionale privato e processuale.
All'istituto saranno aggregati tutti gli altri insegnamenti che verranno istituiti in futuro per altre materie internazionalistiche.
Art. 64. - L'istituto ha il fine di promuovere e coordinare l'insegnamento, la ricerca ed ogni altra iniziativa o manifestazione scientifica o culturale nel campo delle discipline che fanno capo ad esso.
A tale scopo disporra' delle attrezzature in dotazione. L'istituto curera' inoltre la raccolta del materiale scientifico e provvedera' a pubblicazioni autonome.
Art. 65. - Fa parte dell'istituto il personale docente e non docente afferente all'istituto stesso; sono ammessi a frequentare di diritto l'istituto gli studenti della facolta' di giurisprudenza.
Possono essere ammessi anche altri studenti, studiosi e laureati di altre facolta' e Universita' secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall' art. 88, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 .
Art. 66. - Il direttore dell'istituto e' un professore ordinario o straordinario di una delle discipline di cui all'art. 63, nominato dal rettore su designazione del consiglio d'istituto.
Il direttore coordina e sovraintende alla attivita' dell'istituto, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.
In mancanza di professori ordinari e straordinari si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 .
Il consiglio di istituto e' costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonche' da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre.
Il consiglio esprime parere sul regolamento interno dell'istituto, sul coordinamento delle materie e dei tempi e dei modi dei corsi - salvo l'autonomia di ogni insegnamento - sulla formazione della biblioteca, sul prestito interno ed esterno del materiale librario e didattico-scientifico, sulle ammissioni di cui all'articolo 65.
Esprime parere altresi' su ogni altra questione sottopostagli dal direttore.
Art. 67. - Il direttore informera' dei piu' rilevanti problemi dell'istituto, almeno una volta all'anno, agli inizi dell'anno accademico, previo opportuno avviso pubblico, i membri dell'istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 8
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