087U0493
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Modificazioni, delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 dicembre 1987 n. 493)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 1 dicembre 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. A partire dal 4 dicembre 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 87.085 a L. 85.803 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dell'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.708,50 a L. 8.580,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Art. 2
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 17 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 205 miliardi per gli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1987, n. 483 , concernente modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, emanato in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 10