Monitoring Gesetzessammlung

079U0463

IT - DPR

079U0463

Istituzione della tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, Industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 agosto 1979 n. 463)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49 , recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale delle borse valori;
Visti gli articoli 4 e 17 del relativo regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con deliberazione n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1977 ;
Vista la deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa n. 315 del 12 gennaio 1978 con la quale e' stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Milano;
Vista la deliberazione n. 623 del 16 novembre 1978 con cui la camera di commercio , industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha chiesto la fissazione dei diritti di quotazione per i titoli quotati al mercato ristretto;
Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , recante norme in materia di diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura:
a) societa con capitale nominale non
superiore a 5 miliardi di lire:
diritto fisso......................................... L. 100.000
b) societa con capitale nominale
superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire:
diritto fisso..........................................L. 200.000
c) societa con capitale nominale
superiore a 10 miliardi di lire:
diritto fisso per i primi 10 miliardi................. L. 200.000 diritto proporzionale pari a L. 15
per ogni milione, o frazione, del capitale
nominale superiore a 10 miliardi.
Per le nuove ammissioni al mercato ristretto e' prevista l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 agosto 1979 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1979 Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 79
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