Monitoring Gesetzessammlung

077U1020

IT - DPR

077U1020

Esecuzione di tre accordi internazionali in materia di cavi per telecomunicazioni tra la Repubblica italiana e le Repubbliche araba unita, algerina e di Albania, firmati rispettivamente a Roma il 7 giugno 1969 e il 25 giugno 1970, a Roma il 27 maggio 1970 ed a Tirana il 14 luglio 1970. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 agosto 1977 n. 1020)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri e di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 14, 10, (1) e 8 degli accordi stessi:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba unita per la realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, firmato a Roma il 7 giugno 1969, e protocollo di modifica dell'accordo di cui sopra, firmato a Roma il 25 giugno 1970;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra i due Paesi e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 27 maggio 1970;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Albania per il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, firmato a Tirana il 14 luglio 1970.

Art. 2

All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente si provvede con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 8

Accordo

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO RAU-ITALIA
Il presente accordo viene stipulato tra il Governo della Repubblica
araba unita rappresentato dal Ministro per le comunicazioni (d'ora in avanti denominato Amministrazione della RAU), ed il Governo italiano rappresentato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni (d'ora in avanti denominato Amministrazione italiana).
Premesso:
che i servizi di telecomunicazione tra la RAU e l'Italia sono
attualmente assicurati da collegamenti radio ad alta frequenza;
che le Parti si propongono di potenziare questi collegamenti,
realizzando un sistema in cavo sottomarino che colleghi direttamente la RAU e l'Italia;
che il sistema anzidetto sara' costituito da un cavo sottomarino collegante la RAU da una parte e l'Italia dall'altra;
che le varie parti del sistema saranno interconnesse ed
interdipendenti, ed il loro insieme costituira' un'arteria internazionale che dovra' assicurare comunicazioni intercontinentali efficienti e di alta qualita' per tutta la durata del sistema prevista per un periodo minimo di 25 anni;
che l'utilizzazione separata di una qualunque parte del sistema impedirebbe il raggiungimento degli scopi che le Parti contraenti si sono prefissi con la sua realizzazione, e sarebbe contraria alle loro intenzioni;
che con il presente accordo le Parti desiderano definire le
modalita' e le condizioni secondo le quali il previsto sistema in cavo sara' progettato, costruito e mantenuto in esercizio, le Parti stesse, in considerazione di quanto sopra detto, mutualmente si impegnano e convengono quanto segue:
1. (a) In relazione alle clausole del presente accordo, un sistema in cavo telefonico sottomarino (d'ora in avanti denominato "sistema in cavo") sara' progettato, costruito, mantenuto in efficienza ed esercito tra la RAU e l'Italia. Ai fini previsti dal presente accordo il sistema stesso si considera composto dai seguenti segmenti:
Segmento A: stazione cablofonica della RAU, situata in vicinanza di Alessandria (d'ora in avanti denominata "stazione cablofonica di Alessandria").
Tale segmento A sara' costituito da:
(i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo e per il
prolungamento del cavo stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonche' per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie d'accesso a detto terreno;
(ii) uno o piu' edifici, o parti di edifici aventi i necessari requisiti, per installarvi le terminazioni del cavo e le relative apparecchiature, per espletare le attivita' concernenti la manutenzione e l'esercizio del cavo stesso, ivi incluse le connessioni tra l'approdo e l'edificio terminale del cavo;
(iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e
l'esercizio dei predetti terreno ed edifici, ivi incluse, fra l'altro, quelle necessarie per la fornitura di energia (intendendosi escluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo sottomarino).
Segmento B: stazione cablofonica italiana, situata in vicinanza di Catanzaro (d'ora in avanti denominata "stazione cablofonica di Catanzaro"). Questo segmento sara' costituito da:
(i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo e per il
prolungamento del cavo stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonche' per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie di accesso a detto terreno; (ii) uno o piu' edifici, o parti di edifici, aventi i necessari
requisiti per installarvi le terminazioni del cavo e le relative apparecchiature, per espletare le attivita' concernenti la manutenzione e l'esercizio del cavo stesso, ivi incluse le connessioni tra l'approdo e l'edificio terminale del cavo;
(iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e
l'esercizio dei predetti terreno ed edifici, ivi incluse, fra l'altro, quelle necessarie per la fornitura di energia (intendendosi escluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo sottomarino).
Segmento C: cavo sottomarino RAU-Italia tra la stazione
cablofonica di Alessandria e la stazione cablofonica di Catanzaro, nonche' le apparecchiature terminali connesse al predetto cavo e situate nelle stazioni di Alessandria e di Catanzaro.
(b) Il termine "cavo sottomarino" comprende il cavo di tipo
sottomarino posato in acqua o interrato nonche' i relativi ripetitori ed equalizzatori.
Il termine "apparecchiature della stazione cablofonica" comprende le specifiche apparecchiature, terminali inerenti al cavo (incluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo stesso), nonche' gli equipaggiamenti di misura per le prove e per la manutenzione delle apparecchiature terminali e il cavo sottomarino.
Ogni segmento deve considerarsi comprensivo delle parti di ricambio
e riserva (ad esempio ripetitori e spezzoni di cavo sottomarino).
2. Il cavo sottomarino sara' del tipo leggero e non armato, con
equalizzatori e ripetitori transistorizzati rigidi bidirezionali. Il sistema avra' una capacita' equivalente a 120 circuiti telefonici a quattro chilocicli (d'ora in avanti chiamati "circuiti a banda vocale").
Il cavo sara' pure dotato di due circuiti radiofonici, rispondenti alle raccomandazioni del CCITT.
Le due Parti convengono, non appena l'utilizzazione di tutti i
circuiti del cavo sara' completata, di incrementare la capacita' del cavo stesso, utilizzando circuiti a tre (3) chilocicli.
3. (a) La stazione cablofonica di Alessandria sara' progettata,
costruita e installata a cura dell'Amministrazione della RAU in accordo con l'altra Parte contraente.
(b) La stazione cablofonica di Catanzaro sara' progettata,
costruita ed installata a cura dell'Amministrazione italiana, in accordo con l'altra Parte contraente.
(c) Le varie parti costituenti il segmento C (cavo sottomarino e relative apparecchiature terminali) saranno progettate, costruite, posate e installate dall'Amministrazione italiana in accordo con l'altra Parte contraente; il tutto soggetto alla revisione e l'approvazione di un comitato tecnico congiunto formato da rappresentanti delle due Parti.
L'Amministrazione italiana, per realizzare il segmento C del
sistema, seguira' la procedura appresso indicata:
(i) i capitolati tecnici del progetto saranno resi pubblici
dall'Amministrazione italiana, che provvedera' a bandire una gara internazionale;
(ii) le offerte ricevute saranno sottoposte dalla Amministrazione
italiana all'esame del comitato congiunto menzionato al precedente sottoparagrafo 3.(C);
(iii) l'Amministrazione italiana stipulera' il contratto con la ditta vincitrice della gara;
(iv) le apparecchiature terminali e il cavo terrestre nel
territorio della RAU saranno installati dalla ditta vincitrice della gara, sotto la supervisione dell'Amministrazione della RAU;
(v) un comitato tecnico congiunto effettuera' il collaudo del
sistema prima della consegna ufficiale da parte della ditta vincitrice della gara.
4. (a) Il contratto stipulato dall'Amministrazione italiana dovra' contenere condizioni tali che assicurino quanto segue:
(i) il diritto dell'Amministrazione italiana a compiere tutti i controlli, le verifiche ed i collaudi stabiliti e richiesti dalla legge italiana, dal bando di gara e dai capitolati tecnici approvati dal comitato congiunto di cui al sottoparagrafo 3. (c);
(ii) il diritto delle Parti ad accedere ai libri contabili ed ai documenti della ditta fornitrice nel caso in cui il contratto di fornitura preveda il rimborso di spese. Tale diritto si intende limitato a quei libri contabili e documenti che riguardino forniture e prestazioni da porre a carico delle Parti, ivi incluso l'ammontare delle spese generali;
(iii) le Parti contraenti avranno diritto d'accesso alle
installazioni delle ditte fornitrici onde ispezionare le apparecchiature da fornire e controllare tutti gli adempimenti previsti dal contratto, ivi incluse le ispezioni ai materiali grezzi, lavorati e semi-lavorati; le Parti potranno altresi' assistere ai collaudi, alle prove e alle altre operazioni relative alla fornitura dei materiali ed alla prestazione di servizi.
La ditta fornitrice dovra' impegnarsi ad accogliere, nelle proprie fabbriche ed installazioni, sei tecnici da addestrare, per questo e per impianti similari nel settore dei cavi e delle apparecchiature. (b) Ognuna delle Parti contraenti avra' il diritto di ricevere, su esplicita richiesta, una copia di ogni contratto o sub-contratto previsto al sottoparagrafo 4. (a).
5. (a) L'Amministrazione della RAU e quella italiana dovranno
istradare sul sistema in cavo sottomarino, e con criterio di assoluta priorita', tutto il traffico di loro competenza destinato ai Paesi oltre l'Italia ed oltre la RAU.
A questo fine, e per poter esercire comunicazioni in transito, le Amministrazioni della RAU e d'Italia dovranno ognuna fare del loro meglio per mantenere in efficienza e fornire alla controparte, per la durata del presente accordo, tutti quei circuiti nazionali che l'altra Parte potra' ragionevolmente richiedere per estendere oltre frontiera, o fino ai terminali di altri sistemi di comunicazione, i circuiti del sistema sottomarino ad essa assegnati. Tali circuiti dovranno essere adatti allo scopo per il quale sono stati richiesti e dovranno essere forniti e mantenuti in buone condizioni di servizio a tariffe ragionevoli.
(b) In particolare l'Amministrazione italiana in ordine agli
scopi e alle finalita' previste nel sottoparagrafo 5. (a), e per quanto concerne la quota a carico della RAU per l'uso di circuiti terrestri attraverso l'Italia (50% dell'intero transito italiano), applichera' alla Amministrazione della RAU i seguenti canoni di affitto:
(i) Circuiti telefonici:
15,00 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976; 20,00 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977;
(ii) Circuiti telegrafici:
0,90 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976;
1,20 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977
ed inoltre un canone di 900 franchi oro l'anno per una delle apparecchiature di trasmissione situata nel punto d'interconnessione del cavo e delle sezioni terrestri.
(c) La contabilizzazione delle quote a carico delle altre
amministrazioni corrispondenti per l'uso di circuiti terrestri attraverso l'Italia, necessari per le finalita' e gli scopi previsti nel sottoparagrafo 5. (a), avverra' direttamente tra l'Amministrazione italiana e le predette amministrazioni corrispondenti, tenendo conto degli accordi esistenti in merito tra le Parti di volta in volta interessate.
(d) Per il traffico in transito che la RAU istradera' via Italia,
l'Amministrazione italiana si impegna ad applicare tasse di transito e quote di prosecuzione tali da risultare competitive nei confronti delle condizioni offerte dalle altre possibili vie d'istradamento.
(e) L'Amministrazione italiana si impegna anche a facilitare, per
quanto possibile, l'interconnessione tra la rete telegrafica della RAU e la rete Gentex europea.
(f) L'Amministrazione italiana, per l'esercizio del traffico
telefonico scambiato tra la RAU ed i Paesi arabi direttamente connessi alla rete italiana di telecomunicazioni, applichera' all'Amministrazione della RAU e solo per la quota RAU, un canone di affitto di 12,00 franchi oro per chilometro/anno.
Per l'espletamento del traffico telegrafico fra i suddetti Paesi, potranno essere applicate speciali tasse di transito concordate tra l'Amministrazione della RAU e quella italiana. L'Amministrazione italiana si impegna a mettere a disposizione e a cedere in fitto all'Amministrazione della RAU quindici (15) circuiti telefonici da utilizzare per il traffico con i Paesi arabi del Nord Africa, da istradare o attraverso la Libia o direttamente con i Paesi arabi, se esistono collegamenti diretti fra questi e l'Italia. Il numero dei circuiti ceduti sara' commisurato, in ogni tempo, alle effettive esigenze del traffico.
(g) L'Amministrazione italiana, su richiesta della
Amministrazione della RAU, offrira' ogni collaborazione per stabilire circuiti telegrafici diretti, e con numerazione esclusiva tra la RAU ed i Paesi extraeuropei.
6. Le Amministrazioni della RAU e quella italiana faranno del loro meglio per completare e mettere in funzione il sistema entro e non oltre il 1971.
7. (a) Il segmento C sara' proprieta' indivisa delle due parti in base ad una ripartizione al 50%.
(b) Il segmento A sara' di proprieta' dell'Amministrazione della RAU.
(c) Il segmento B sara' di proprieta' dell'Amministrazione
italiana.
(d) Entrambe le Parti potranno cedere, ad ogni utente che ne
faccia richiesta, i diritti irrevocabili di uso (IRU) delle meta' dei circuiti loro spettanti.
8. Per quanto si riferisce al costo di fornitura, di costruzione, di installazione e posa del sistema sottomarino RAU-Italia, le due Parti convengono quanto segue:
(i) la valuta occorrente per il finanziamento dei tre segmenti
del sistema (escludendo il terreno ed i fabbricati del segmento A), sara' fornita dalla parte italiana. La quota a carico della RAU (50% del costo del segmento C e 100% del segmento A) sara' considerata quale prestito dell'Amministrazione italiana a quella della RAU, ad un interesse del 3,5% (tre e mezzo per cento) annuo. L'interesse sara' calcolato a partire dalla data di entrata in servizio del sistema telefonico sottomarino;
(ii) il suddetto prestito sara' rimborsato a mezzo di rate
annuali;
(iii) la RAU tratterra' per se ogni anno una cifra pari ai
proventi reali del traffico internazionale telegrafico, telefonico e telex privato e pubblico dell'anno 1968, assommanti a L.E. (lire egiziane) 1.260.000 (unmilioneduecentosessantamila) risultanti dall'allegato A.
L'incremento degli introiti di spettanza della RAU, oltre le lire egiziane 1.260.000, dopo l'entrata in servizio del cavo, e derivanti dall'espletamento di tutto il traffico internazionale con i Paesi di cui sopra, come pure di quello che potra' essere scambiato con altri Paesi attraverso il sistema in cavo, sara' utilizzato per il rimborso all'Amministrazione italiana a mezzo di rate annuali, nell'intesa che ciascuna rata non sara' superiore a 600.000 dollari USA (seicentomila) ivi comprendendo anche le quote di interesse;
(iv) i pagamenti annuali all'Amministrazione italiana inizieranno
alla fine del primo anno, successivo all'entrata in servizio del sistema in cavo RAU-Italia, in cui si sara' verificato un aumento delle entrate. Le procedure per l'accertamento di tale aumento saranno concordate tra le due Parti.
9. I costi di cui al sottoparagrafo 8. (a) comprendono tutte le
spese per la realizzazione del segmento C ivi incluse, tra l'altro, le spese concordate tra le Parti e sostenute per progettazione, disegni, materiali, costruzioni, provviste, controlli, installazioni, demolizioni (con adeguata riduzione di spesa per le parti recuperate), costi della nave posacavi, misure connesse alla posa ed alla installazione, supervisione, spese generali ed assicurazioni.
Tasse e diritti di dogana saranno a carico delle rispettive Parti in base ai regolamenti e alle leggi in vigore nei due Paesi.
10. (a) L'Amministrazione italiana sara' responsabile della
manutenzione e riparazione del cavo sottomarino, ripetitori ed equalizzatori compresi.
A tale fine l'Amministrazione italiana noleggera', per conto delle due Parti, la nave posacavi.
10. (b) Le spese di manutenzione saranno sostenute dalle Parti
sulla base del 50/50.
11. L'Amministrazione della RAU sara' responsabile del
funzionamento e manutenzione della stazione cablofonica di Alessandria e delle relative apparecchiature terminali; essa dovra' fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.
12. L'Amministrazione italiana sara' responsabile del funzionamento
e manutenzione della stazione cablofonica di Catanzaro e delle relative apparecchiature terminali; essa dovra' fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.
13. I costi di manutenzione ed esercizio specificati ai paragrafi 11 e 12 non saranno ripartiti tra le due Parti, ciascuna delle quali sosterra' quindi le spese relative alla propria stazione cablofonica ed apparecchiature relative.
14. Il presente accordo sara' soggetto a ratifica ed entrera' in
vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per un periodo iniziale di almeno 25 (venticinque) anni e potra' essere disdetto da una delle due Parti con un preavviso scritto di almeno 2 (due) anni, al termine del periodo iniziale o in qualsiasi data susseguente.
15. A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA i plenipotenziari delle due
Parti contraenti hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Roma, il 7 giugno 1969, in due originali, ciascuno in
lingua araba, italiana ed inglese, ciascuno egualmente valido.
In caso di disaccordo, fara' testo l'originale in lingua inglese.
Per il Governo della Repubblica araba unita
Kamal Henry BADIR
Per il Governo italiano
Crescenzo MAZZA

Accordo-Allegato A

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ALLEGATO A
TRAFFIC - REVENUE 67/68
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
All'atto della firma dell'accordo tra il Governo italiano e il
Governo della Repubblica araba unita per la posa e l'esercizio di un cavo telefonico sottomarino fra i due Paesi, le Parti convengono che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 circa l'entrata in vigore definitiva, le clausole dell'accordo saranno provvisoriamente applicate, per quanto possibile, dal giorno della firma.
FATTO a Roma, il 7 giugno 1969, in due originali, ciascuno in
lingua araba, italiana ed inglese, ciascuno egualmente valido.
In caso di disaccordo, fara' testo l'originale in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica araba unita
Kamal Henry BADIR
Per il Governo italiano
Crescenzo MAZZA

Art. 1

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ARABA UNITA PER LA MODIFICA DELLO ACCORDO DEL 7 GIUGNO 1969 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO TRA I DUE PAESI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA UNITA
Premesso:
che in data 7 giugno 1969 e' stato stipulato fra i Governi
medesimi un accordo per la posa di un cavo telefonico sottomarino tra Alessandria e Catanzaro;
che le due Parti intendono ulteriormente migliorare i loro
rapporti reciproci, nel quadro dei servizi di telecomunicazione;
che, a tal fine, le Parti ritengono conveniente un ampliamento
della capacita' del summenzionato cave telefonico sottomarino;
Hanno stabilito quanto segue:
Art. 1.
La capacita' del cavo, prevista in 120 circuiti telefonici all'art.
2 del succitato accordo, e' aumentata a 480 circuiti telefonici a quattro chilocicli.

Art. 2

Art. 2.
La quota prevista al paragrafo (1) dell'art. 5 dell'accordo
suddetto e' ridotta da 12 a 11 franchi oro.

Art. 3

Art. 3.
La validita' dei canoni in franchi oro menzionata al paragrafo (b),
sottoparagrafi (i) e (ii) dello stesso articolo 5 e' prorogata dalla fine del 1976 alla fine del 1978.

Art. 4

Art. 4.
Le disposizioni dell'accordo del 7 giugno 1969 relative all'entrata
in vigore, alla durata e alla denuncia si applicano al presente protocollo.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO in Roma, il 25 giugno 1970, in due originali, nelle lingue
italiana, araba e inglese, ciascun testo egualmente valido.
In caso di discordanza fara' testo l'originale in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Giacinto Bosco
Per il Governo
della Repubblica araba unita
MORTAGUI
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

Art. 1

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI IN CAVO SOTTOMARINO TRA L'ITALIA E L'ALGERIA.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, nell'intento di rafforzare le amichevoli relazioni esistenti fra i due Paesi e di facilitare i rapporti reciproci anche nel campo delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Oggetto
Con il presente accordo la Amministrazione PT italiana ed algerina intendono precisare le condizioni generali per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra l'Italia e l'Algeria.

Art. 2

Articolo 2.
Descrizione del collegamento da realizzare
2.1. Il collegamento sara' costituito dalle seguenti sezioni:
Sezione I - Stazione di Bordj-El-Kiffan (Algeria).
La sezione I comprendera':
i terreni ed i fabbricati necessari per l'approdo del cavo sottomarino a Bordj-El-Kiffan;
le apparecchiature di energia della stazione, esclusi i dispositivi di tele-alimentazione del cavo.
Sezione II - Cavo.
La sezione II comprendera':
il cavo sottomarino collegante la stazione di Bordj-El-Kiffan a quella di Pisa. Detto cavo sara' costituito da un'unica coppia coassiale equipaggiata con ripetitori bidirezionali. Le specifiche dell'insieme, concepite secondo i piu' recenti dettami della tecnica, saranno definite in un capitolo d'oneri redatto di comune accordo;
i dispositivi di tele-alimentazione del cavo sottomarino;
le apparecchiature terminali di trasmissione associate al cavo.
Tali apparecchiature sono limitate ai punti d'entrata e di uscita T e T' del collegamento, secondo quanto risulta nella raccomandazione G 213 del CCITT (Ginevra 1964 - Libro Blu - Vol. III - pagine 73-78); gli apparecchi di misura e di manutenzione propri del cavo sottomarino.
Sezione III - Stazione di Pisa (Italia).
La sezione III comprendera':
i terreni ed i fabbricati necessari per l'approdo del cavo sottomarino a Pisa;
le apparecchiature di energia della stazione, esclusi i dispositivi di tele-alimentazione del cavo.
2.2. L'insieme delle tre sezioni dovra' permettere la costituzione di un collegamento della capacita' di 120/ 160 o 480/640 circuiti telefonici ognuno con una larghezza di banda di 3/4 kHz e di qualita' almeno uguale a quella risultante dall'applicazione delle raccomandazioni del CCITT.

Art. 3

Articolo 3.
Condizioni per l'esecuzione dei lavori
3.1. Studio del tracciato e degli approdi.
Le Amministrazioni PT italiana ed algerina disporranno affinche' si proceda con i mezzi appropriati alla ricognizione del tracciato onde determinare il tracciato che offra la massima sicurezza possibile.
3.2. Esecuzione dei lavori.
I lavori relativi alla sezione I saranno condotti sotto la responsabilita' dell'Amministrazione algerina.
I lavori relativi alla sezione II saranno condotti sotto la responsabilita' congiunta delle Amministrazioni italiana ed algerina che, a tale scopo, costituiranno un gruppo di lavoro.
I lavori relativi alla sezione III saranno condotti sotto la responsabilita' dell'Amministrazione italiana.
3.3. Termini.
Le Parti del presente accordo prenderanno tutte le disposizioni necessarie per permettere l'entrata in servizio del collegamento prima della fine del 1972.

Art. 4

Articolo 4.
Finanziamento
4.1. Le spese in conto capitale relative alla parte sottomarina
compresa tra i due punti di approdo, saranno ripartite a meta' tra le Amministrazioni PT italiana e algerina. Ognuna delle due Parti sosterra' le spese in conto capitale riguardanti la parte terrestre (lido - stazione) e le apparecchiature situate sul proprio territorio nazionale.
4.2. I contratti relativi alle prestazioni a carico dell'Algeria
saranno stipulati dall'Amministrazione algerina a suo nome dopo l'adozione congiunta del capitolato d'oneri.
I pagamenti ai fornitori ed imprenditori interessati saranno
effettuati direttamente dall'Amministrazione algerina.
4.3. I contratti relativi alle prestazioni a carico dell'Italia
saranno conclusi dall'Amministrazione italiana a suo nome dopo l'adozione congiunta del capitolato d'oneri.
I pagamenti ai fornitori ed imprenditori interessati saranno
effettuati direttamente dall'Amministrazione italiana.

Art. 5

Articolo 5.
Diritti di proprieta' - Diritti d'uso
Parte terrestre in Algeria.
Tale parte sara' proprieta' dell'Amministrazione algerina.
L'Amministrazione algerina potra' concedere alle Amministrazioni
e/o compagnie private riconosciute che eserciscano circuiti diretti con l'Italia o con Paesi al di la' dell'Italia, il diritto irrevocabile d'uso della sezione I.
Parte sottomarina.
La proprieta' della parte sottomarina compresa tra i punti di
approdo sara' ripartita a meta' tra le Amministrazioni italiana ed algerina.
Il diritto irrevocabile d'uso di questa parte potra' essere
concesso dalle Amministrazioni italiana ed algerina, ognuna per quanto concerne la relativa parte di proprieta' di questa sezione, alle Amministrazioni e/o compagnie private riconosciute che eserciscano circuiti diretti con l'Italia, l'Algeria o con Paesi al di la' di questi.
Parte terrestre in Italia.
Questa parte sara' proprieta' dell'Amministrazione italiana.
L'Amministrazione italiana potra' concedere alle amministrazioni
e/o compagnie private riconosciute che eserciscano circuiti diretti con l'Algeria o con Paesi al di la' dell'Algeria, il diritto irrevocabile d'uso della sezione III.

Art. 6

Articolo 6.
Funzionamento e manutenzione
6.1. Attribuzioni.
L'Amministrazione algerina assicurera' il funzionamento e la
manutenzione della sezione I e delle apparecchiature terminali del cavo sottomarino situate in Algeria.
L'Amministrazione italiana assicurera' il funzionamento e la
manutenzione della sezione III e delle apparecchiature terminali del cavo sottomarino situate in Italia.
Le Amministrazioni italiana ed algerina assumeranno la gestione del
cavo.
Le eventuali riparazioni del cavo propriamente detto e dei
ripetitori sommersi saranno oggetto di un accordo particolare.

Art. 7

Articolo 7.
Condizioni di utilizzazione del collegamento
7.1. Assegnazione dei circuiti.
I 120/160 o 480/640 circuiti del collegamento saranno assegnati
alle comunicazioni tra l'Algeria, ed eventualmente i Paesi situati al di la' dell'Algeria, da una parte e l'Italia e gli altri Paesi d'Europa ed i Paesi extraeuropei dall'altra.
La ripartizione dei circuiti tra le differenti relazioni di
traffico sara' determinata in funzione delle necessita' dell'esercizio.
7.2. Circuiti Algeria-Italia.
I circuiti del cavo saranno eserciti con il sistema semiautomatico o automatico secondo quanto giudicheranno opportuno le due Amministrazioni. Le Amministrazioni italiana ed algerina faranno del loro meglio per installare al piu' presto possibile le necessarie apparecchiature.
7.3. Circuiti in transito attraverso l'Italia.
7.3.1. Circuiti diretti.
Ogni volta che l'Amministrazione algerina concludera' accordi con Paesi al di la' dell'Italia, saranno attivati circuiti diretti colleganti l'Algeria e questi Paesi.
L'Amministrazione italiana s'impegna a fornire ed a mantenere,
durante tutta la durata degli accordi di cui al comma precedente, tutti i circuiti attraversanti l'Italia e destinati a prolungare il collegamento per realizzare tali circuiti diretti.
Gli importi del canone annuale di transito relativo ai circuiti di prolungamento locati attraversanti l'Italia dalla stazione terminale di Pisa al punto di uscita della frontiera opposta, saranno determinati tenendo conto delle norme piu' favorevoli applicate dalle Amministrazioni europee.
7.3.2. Centro internazionale di transito CT2 di Roma.
In aggiunta al traffico normalmente instradato sui circuiti
diretti, sara' instradato sul Centro internazionale di transito CT2 di Roma l'eccedenza di traffico che i predetti circuiti diretti non possano assorbire come pure il traffico con i Paesi non collegati da circuiti diretti.
7.4. Circuiti in transito attraverso l'Algeria.
Nel caso in cui l'Amministrazione algerina sia in grado di
stabilire circuiti di transito attraverso l'Algeria, l'utilizzazione di questi circuiti sara' oggetto di un accordo tra le due Parti.
7.5. Sistema di segnalazione.
I circuiti in servizio tra l'Algeria e l'Italia saranno eserciti
con il sistema di segnalazione CCITT n. 4 o con altro sistema adottato di comune accordo.
Per cio' che riguarda i circuiti diretti con i Paesi al di la'
dell'Italia e al di la' dell'Algeria, il sistema di segnalazione CCITT che sara' adottato sara' quello concordato con i Paesi terminali.

Art. 8

Articolo 8.
Cessione dei circuiti
Le Amministrazioni italiana ed algerina, fino alla scadenza del
presente accordo, potranno cedere ad Amministrazioni e/o compagnie private riconosciute che eserciscono circuiti diretti con l'Algeria, l'Italia e/o con i Paesi al di la', il diritto irrevocabile d'uso rispettivamente delle sezioni I, II e III del collegamento, per l'attivazione di tali circuiti.
Tale cessione dara' luogo al rimborso alle Amministrazioni italiana
e/o algerina da parte dell'acquirente, della quota parte degli investimenti sostenuti da ciascuna di esse e corrispondente al numero dei circuiti in causa.
L'acquirente sara' del pari tenuto a rimborsare alle
Amministrazioni italiana e/o algerina la quota parte delle spese di funzionamento e di manutenzione sostenute da ciascuna di esse e in proporzione a tali circuiti.

Art. 9

Articolo 9.
Condizioni tariffarie per il traffico terminale telefonico telegrafico e telex - Contabilita'
9.1. Le due Amministrazioni attiveranno il servizio automatico tra gli abbonati dei due Paesi.
9.2. Ciascuna amministrazione conservera' i propri introiti per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in servizio del cavo sottomarino, rimanendo provvisoriamente escluso lo scambio dei conti.
9.3. Se al termine del predetto periodo il traffico sara'
sbilanciato in proporzione superiore al 10%, il principio della locazione dei circuiti sara' mantenuto in vigore. Il regolamento dei conti relativi a tale traffico terminale si limitera' ai canoni di locazione dei circuiti in eccedenza, in un senso o nell'altro, della relazione di traffico Italia-Algeria.
Per il calcolo del canone annuale di locazione si terra' conto:
della parte sottomarina; del centro internazionale sulla base delle tariffe CEPT; di un percorso terrestre di equivalente lunghezza per ognuno dei due Paesi, fissato forfettariamente a 150 km per attenuare l'incidenza di tale percorso terrestre sul calcolo dei canoni di locazione.

Art. 10

Articolo 10.
Clausole generali
10.1. Entrata in vigore.
Il presente accordo sara' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
10.2. Durata dell'accordo.
La durata dell'accordo sara' di 25 anni a partire dalla data
d'entrata in esercizio del sistema. Alla scadenza di tale termine l'accordo potra' essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto all'altra Parte inviato con un anticipo di due anni.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i plenipotenziari hanno firmato il
presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO in Roma, il 27 maggio 1970, in duplice originale, nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Franco M. MALFATTI
Per il Governo
della Repubblica Algerina
democratica e popolare
Abdelkader ZAIBEK

Accordo-Protocollo

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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
All'atto della firma dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino fra i due Paesi, le Parti convengono che, fermo restando quanta stabilito all'art. 10 circa l'entrata in vigore definitiva, le clausole dell'accordo saranno provvisoriamente applicate, per quanto possibile, dal giorno della firma.
FATTO in Roma, il 27 maggio 1970, in duplice originale, nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Franco M. MALFATTI Per il Governo
della Repubblica Algerina
democratica e popolare
Abdelkader ZAIBEK
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

Art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA PER IL RIPRISTINO DEL CAVO COASSIALE BRINDISI-DURAZZO.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA
Nell'intento di riattivare il servizio telegrafico e telefonico fra
i due Paesi attraverso il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Il Governo italiano si impegna a riparare il cavo telefonico
sottomarino coassiale collegante Brindisi con Durazzo ed a mettere in servizio il collegamento appena possibile, d'intesa con il Governo albanese.

Art. 2

Art. 2.
Le due Parti contraenti si obbligano a prendere i seguenti
provvedimenti in merito ai lavori necessari per dare esecuzione all'impegno di cui all'art. 1 del presente accordo:
a) il Governo albanese a:
1) costruire sulla spiaggia di Durazzo un blocco di
calcestruzzo ed una cabina entro la quale verra' terminato il cavo sottomarino ed il cavo terrestre di raccordo con la centrale telefonica di Durazzo;
2) provvedere alla posa, in trincea ed ove opportuno in
tubazione, del cavo terrestre dalla cabina sopra menzionata alla centrale telefonica di Durazzo;
3) assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il
personale menzionati nei verbali sottoscritti il 21 giugno 1965 e l'11 gennaio 1966 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi;
b) il Governo italiano a:
1) provvedere:
alla riparazione del cavo telefonico coassiale sottomarino in
modo da assicurare la continuita' fino alla cabina sulla spiaggia di Durazzo di cui al n. 1) del precedente punto a);
fornire l'assistenza alle operazioni di posa del cavo
terrestre in territorio albanese;
effettuare le operazioni di giunzione del cavo terrestre e di
terminazione del medesimo in apposito locale della centrale telefonica di Durazzo;
installare l'apparecchiatura terminale nella predetta
centrale ed ivi effettuare quanto necessario per il prolungamento dei circuiti fino a Tirana, utilizzando a detto scopo il cavo telefonico sotterraneo esistente tra Tirana e Durazzo;
2) assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il
personale menzionati nel verbale sottoscritto il 21, giugno 1965 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi nonche' i mezzi navali, ove necessari e non disponibili sul posto, per la riparazione del cavo;
3) curare il prolungamento del cavo sottomarino fino alla
centrale amplificatrice di Brindisi.
Entrambi i documenti citati al precedente punto a-3) fanno parte
integrante del presente accordo.

Art. 3

Art. 3.
Le due Parti contraenti si impegnano a coprire come appresso specificato tutte le spese inerenti ai lavori per la riattivazione del cavo:
1) ciascuna Parte sosterra' le spese relative ai lavori di ripristino dell'impianto da eseguire nel proprio territorio e quelle relative alla fornitura dei cavi da posare tra le cabine di approdo e le rispettive centrali di Brindisi e di Durazzo e delle apparecchiature terminali;
2) le spese per la riparazione del cavo sottomarino verranno ripartite tra le due Parti, in proporzione alla lunghezza del cavo sottomarino di rispettiva competenza, determinate nella misura del 15% a carico del Governo albanese e dell'85% a carico del Governo italiano.

Art. 4

Art. 4.
Il Governo italiano fornira' al Governo albanese contro pagamento del prezzo corrispondente:
la quantita' di cavo telefonico coassiale terrestre, destinato a collegare la cabina di approdo alla centrale telefonica di Durazzo; l'apparecchiatura terminale telegrafonica.
Il Governo italiano sosterra' tutte le spese per la riparazione del
cavo sottomarino dalla cabina di approdo di Durazzo fino a Brindisi, anticipando anche quelle relative alla quota parte che risultera' a carico del Governo albanese in conformita' del punto 2) dell'art. 3.
Tale anticipazione viene prevista nella misura di:
9 milioni di lire italiane, prevedendo l'impiego di una
motozattera,
oppure
15 milioni di lire italiane, prevedendo l'impiego di una nave
posacavi.
La previsione di cui sopra e' stata effettuata sulla base dei
prezzi di costo del 1966 e potra' quindi essere soggetta ad eventuale variazione.
La scelta del mezzo navale da impiegare verra' stabilita dopo
l'esecuzione degli accertamenti di cui al verbale sottoscritto l'11 gennaio 1966 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi.
Il Governo albanese si impegna a pagare al Governo italiano le
spese che risulteranno a proprio carico secondo la percentuale di ripartizione indicata al punto 2) dell'art. 3, e che saranno determinate, nel loro importo effettivo, con il consuntivo generale compilato a conclusione dei lavori sulla base anche del verbale redatto dai delegati delle due Amministrazioni PP.TT. che avranno assistito ai lavori stessi.

Art. 5

Art. 5.
Sul cavo sottomarino in questione saranno inizialmente attivati due
circuiti telefonici e due circuiti telegrafici, destinati a costituire collegamenti diretti Roma-Tirana; successivamente il numero di detti circuiti sara', se possibile, aumentato.
Tuttavia, qualora dopo la riparazione della parte marina del cavo le misure di trasmissione dimostrassero che non e' possibile costituire gli anzidetti circuiti nel numero sopra fissato, le due Amministrazioni determineranno di comune accordo il numero e le caratteristiche tecniche dei circuiti telefonici e telegrafici da realizzare.
Le due Parti si impegnano a mettere allo studio il problema del
potenziamento delle comunicazioni telegrafoniche tra i due Paesi per l'eventuale realizzazione di un sistema a grande capacita' di traffico.
Le norme da seguire per l'esercizio del collegamento, lo
svolgimento del traffico nonche' la ripartizione delle tasse tra le due Amministrazioni saranno stabilite mediante corrispondenza scritta tra le Amministrazioni stesse in conformita' degli accordi internazionali in vigore e tenuto conto di quanto previsto al punto 2) del precedente art. 3.

Art. 6

Art. 6.
Per la manutenzione dell'impianto verra' stipulata tra le due Parti
apposita convenzione.

Art. 7

Art. 7.
Il tratto di cavo che, partendo dalla cabina di Durazzo, va verso l'alto mare fino al punto di intersezione con il meridiano 190 06 Gradi 30 Gradi est sara' di proprieta' del Governo della Repubblica popolare d'Albania.
Il rimanente tratto di cavo, fino a Brindisi, restera' di
proprieta' del Governo della Repubblica italiana.

Art. 8

Art. 8.
Il presente accordo entra in vigore lo stesso giorno della firma.
FATTO a Tirana, il 14 luglio 1970, in due esemplari, nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Roberto VENTURINI Per il Governo
della Repubblica popolare d'Albania
H. DERSHA
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI
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