077U0780
077U0780
Misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro al Consiglio nazionale e ai consigli provinciali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977 n. 780)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 , istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro; Vista la deliberazione con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 14, lettera i), e dell'art. 23, lettera c), della citata legge n. 1081; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la deliberazione del 20-23 ottobre 1973, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura del contributo per la iscrizione all'albo provinciale di categoria, del contributo annuale e per il rilascio di certificazioni e attestazioni, della quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale, da corrispondersi da parte degli iscritti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 8
Allegato
ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO NELLA RIUNIONE DEL 20-23 OTTOBRE 1973.
(Omissis).
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro riunito in Roma il 22 ottobre 1973;
Visto l' art. 23, lettera c) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 , istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;
Viste le proposte dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 718 ;
Considerata l'opportunita' di adeguare la misura dei contributi alle attuali esigenze per il funzionamento dei consigli provinciali e del Consiglio nazionale;
Delibera:
I contributi di cui agli articoli 14, lettera i), e 23, lettera c), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 , sono determinati nella seguente misura:
1) contributi per l'iscrizione all'albo provinciale . . L. 17.000 2) contributo annuo per il funzionamento
dell'albo provinciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000 3) quota annua per il funzionamento del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro . . . . . . . . . . . . . " 6.000 4) contributo per il rilascio dei certificati ed
attestati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000
Per quanto concerne i consulenti del lavoro, i quali per essere in possesso dell'autorizzazione valente per piu' province devono chiedere l'iscrizione in piu' albi provinciali, la quota intera dei suddetti contributi deve essere versata solo all'albo di residenza o, in mancanza, a quello dove il consulente dichiara di svolgere la principale attivita' mentre agli altri albi nei quali si chiede l'iscrizione, verra' versata la meta' dei suddetti contributi e precisamente:
1) contributo per l'iscrizione all'albo provinciale. . . L. 8.500 2) contributo per il funzionamento del consiglio
provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.000 3) quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale
consulenti lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000
Il presidente: ORSINI
Il segretario: ORSARIA
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI