Monitoring Gesetzessammlung

077U0665

IT - DPR

077U0665

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli automobile clubs provinciali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977 n. 665)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della Labella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
La dizione "Automobile clubs d'Italia" (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata e' sostituita con quella di "Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali".
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 23
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