078U0406
078U0406
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 marzo 1978 n. 406)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organico-biologico - sono inseriti i seguenti: stereochimica organica; chimica dei composti eterociclici. Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e modificato nel senso che dopo le parole: "di chimica organica" e "uno di chimica organica (I parte)", sono inserite rispettivamente le seguenti: "di fisica sperimentale" e "uno di fisica sperimentale (I parte)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 321
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organico-biologico - sono inseriti i seguenti:
stereochimica organica;
chimica dei composti eterociclici.
Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e modificato nel senso che dopo le parole:
"di chimica organica" e "uno di chimica organica (I parte)", sono inserite rispettivamente le seguenti: "di fisica sperimentale" e "uno di fisica sperimentale (I parte)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 321