078U0274
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Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del "Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto autonomo per le case popolari", in Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1978 n. 274)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari" di Genova non e' necessario ai fini indicati dal citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Il "Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari" di Genova e' soppresso.
Art. 2
Le funzioni e la gestione del Fondo sono devolute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 20