Monitoring Gesetzessammlung

078U0251

IT - DPR

078U0251

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1978 n. 251)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968 ; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste. Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 3
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht