076U0175
076U0175
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 febbraio 1976 n. 175)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372 , con il quale e' stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti riconosciuta giuridicamente col regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719 , con il quale la Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti assunse la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti e veniva approvato il nuovo statuto;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio nazionale dei farmacisti in data 24-25 giugno 1972, con la quale veniva approvato il testo del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, successivamente modificato con le deliberazioni del 7 luglio 1974 e del 24 maggio 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti composto di 32 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1976 LEONE TOROS Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 44
Art. 1
STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Art. 1.
Natura dell'Ente
L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti - E.N.P.A.F., riconosciuto con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174 , e' ente di diritto pubblico avente personalita' giuridica e gestione autonoma.
L'Ente ha sede legale in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica.
Art. 2
Art. 2.
Finalita' dell'Ente
L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalita' di cui al presente statuto.
L'Ente e' diviso in due sezioni una per l'assistenza e l'altra per la previdenza e provvede all'una e all'altra anche a mezzo di sedi provinciali o regionali.
Art. 3
Art. 3.
Iscrizione all'Ente
Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell' art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 , tutti gli iscritti agli albi professionali dei farmacisti. Il contributo per la gestione dell'assicurazione malattia non e' dovuto da coloro che dimostrino di godere di altra forma assicurativa obbligatoria.
L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualita', quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione.
La morosita' nel pagamento dei contributi produce gli stessi effetti di quella relativa al pagamento dei contributi dovuti all'ordine dei farmacisti, ai sensi dell' art. 11, lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 .
Art. 4
Art. 4.
Elenco degli organi statutari
Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il comitato esecutivo;
e) il collegio dei sindaci.
Art. 5
Art. 5.
Del presidente
Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti di nomina elettiva.
Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno e promuove l'esecuzione delle loro deliberazioni.
Il presidente rimane in carica fino alla elezione del suo successore e puo' essere rieletto.
In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente, sono esercitati dal vice presidente.
Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, puo' delegare l'esercizio di specifiche attribuzioni del suo ufficio al vice presidente o ad un altro membro del consiglio di amministrazione.
Art. 6
Art. 6.
Del consiglio nazionale
Il consiglio nazionale e' composto dai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti.
Ciascun presidente ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli iscritti all'Ente per la circoscrizione dell'ordine di appartenenza.
In caso di assenza o di impedimento il presidente puo' farsi rappresentare, mediante specifica delega, dal vice presidente.
Art. 7
Art. 7.
Compiti del consiglio nazionale
Il consiglio nazionale:
a) elegge a scrutinio segreto tra tutti gli iscritti agli albi:
1) otto membri del consiglio di amministrazione di cui quattro titolari di farmacia e quattro non titolari, che risultino tali all'atto della votazione;
2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci;
b) delibera sui regolamenti di attuazione per quanto attiene al disposto dell'art. 2 del presente statuto;
c) determina l'importo dei contributi ai sensi dell' art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ;
d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno;
e) delibera le variazioni di bilancio di previsione;
f) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
g) delibera sulle modifiche dello statuto;
h) delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' la misura del trattamento di missione spettante ai predetti membri che risiedono fuori Roma;
i) delibera sulla eventuale istituzione di uffici periferici stabilendo le norme relative al loro funzionamento;
l) delibera l'attuazione di referendum fra gli iscritti per decidere l'eventuale liquidazione dell'E.N.P.A.F.
I regolamenti di cui alla precedente lettera b) sono soggetti alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le delibere di cui alla lettera h) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.
Art. 8
Art. 8.
Assemblea ordinaria
Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno due volte l'anno.
L'assemblea e' convocata dal presidente dell'Ente mediante avviso raccomandato spedito ai singoli componenti, presso la sede dei rispettivi ordini di appartenenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione puo' essere stabilita con inizio ad un'ora di distanza dalla prima e puo' essere comunicata con lo stesso avviso.
Art. 9
Art. 9.
Assemblea straordinaria
Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea straordinaria su convocazione del presidente, quando questi ne ravvisi la necessita' oppure quando sia richiesto motivatamente per iscritto, da almeno un terzo dei componenti oppure su richiesta del collegio sindacale per le materie di sua competenza.
La convocazione avviene con le modalita' stabilite dall'articolo precedente ed, in caso di urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso.
Art. 10
Art. 10.
Adunanza e votazioni
Il consiglio nazionale e' legalmente costituito con la presenza in prima convocazione della meta' piu' uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.
Oltre ai consiglieri nazionali possono partecipare alle sedute i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci, ma essi non hanno diritto a voto se non siano consiglieri nazionali.
Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, funge da segretario un funzionario dell'Ente all'uopo designato.
Le votazioni avvengono per alzata e seduta. Esse avvengono per appello nominale, qualora cio' venga richiesto da almeno quindici consiglieri, prima dell'inizio della votazione. Qualsiasi votazione di delibere riguardanti persone - e cioe': provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilita', nomina o revoca di componenti di commissione - deve avvenire per scrutinio segreto.
Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei votanti.
Il verbale delle sedute viene inviato a ciascun componente il consiglio nazionale ed e' sottoposto nella seduta successiva all'approvazione dell'assemblea.
I verbali delle sedute e le deliberazioni del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario e, numerati cronologicamente, vengono raccolti in volumi.
Art. 11
Art. 11.
Il consiglio di amministrazione: composizione
Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri che possono essere confermati e dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina dei suoi componenti.
Ne fanno parte di diritto il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o un membro del comitato centrale da lui delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanita'.
Gli altri otto membri vengono eletti dal consiglio nazionale dell'Ente a norma dell'art. 7, lettera a), e con la procedura prevista dal successivo art. 12.
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti dai candidati appartenenti alla stessa categoria di titolare o non titolare di farmacia alla quale apparteneva al momento della sua elezione il consigliere cessato.
Quando un membro del consiglio passa da non titolare a titolare e viceversa, decade automaticamente ed al suo posto subentra, in ordine di elezione, il successivo della stessa categoria.
Tali consiglieri rimangono in carica fino a che resta in carica il consiglio di amministrazione di cui vengono a far parte.
Art. 12
Art. 12.
Elezione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci
Il consiglio nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci si riunisce, su convocazione del presidente dell'Ente, per eleggere gli otto consiglieri elettivi ed i quattro sindaci elettivi.
Analogamente si procede nel caso che, prima della scadenza del mandato, si renda, per qualsiasi motivo, necessario procedere al rinnovo totale dei detti organi.
Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto per mezzo di schede munite del timbro a secco dell'Ente, recanti a stampa su una sola facciata le diciture: "titolare di farmacia", "non titolare di farmacia", poste ciascuna su quattro righe numerate: "sindaci effettivi" e "sindaci supplenti" poste ciascuna su due righe numerate. In ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome dell'iscritto all'Ente prescelto per le singole cariche.
Il seggio elettorale e' formato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente dell'Ente, che lo presiede, e da tre consiglieri presenti alla seduta e non facenti parte del consiglio di amministrazione e precisamente dai due consiglieri piu' anziani di eta', quali scrutatori e da quello piu' giovane, quale segretario.
Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione all'Ente e in caso di parita' di iscrizione il piu' anziano di eta'.
I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 13
Art. 13.
Conferimento delle cariche
Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente uscente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente art. 11.
Nella sua prima seduta esso e' presieduto dal consigliere elettivo che ha riportato maggior numero e di voti e, in caso di parita', dal piu' anziano di eta' e procede alla elezione, a scrutinio segreto, del presidente, del vice presidente, del tesoriere e dei tre componenti il comitato esecutivo, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti dal consiglio nazionale.
Gli eletti vengono immediatamente insediati nelle rispettive cariche.
Art. 14
Art. 14.
Compiti del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione:
a) approva il regolamento interno dell'Ente;
b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;
c) propone la misura dei contributi da stabilirsi a norma del presente statuto;
d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili, a norma e per gli effetti dell' art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ;
e) delibera, in attuazione del piano di cui alla precedente lettera d), sull'impiego dei fondi e stabilisce la formazione e l'impiego delle riserve e degli altri accantonamenti;
f) amministra le entrate e le uscite dell'Ente e delibera in merito alla costruzione ed all'acquisto di beni immobili, alla loro alienazione, permuta o trasformazione, secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti, tenuto conto del bilancio preventivo e delle eventuali direttive del consiglio nazionale;
g) delibera sulle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente;
h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonche' la nomina, la revoca e il trattamento giuridico ed economico del direttore generale. Delibera, inoltre, l'assunzione ed il licenziamento del personale in conformita' alle norme del regolamento organico;
i) delibera la eventuale costituzione di commissioni consiliari consuntive per l'istruttoria di particolari problemi che interessano l'attivita' amministrativa dell'Ente, nonche' di commissioni di studio per i problemi inerenti le finalita' dell'Ente, nominandone i componenti e determinando le materie di competenza nonche' la durata del mandato;
l) delibera tutti gli altri provvedimenti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
m) da' le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente ed in particolare modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi, il servizio di tesoreria e l'erogazione delle prestazioni;
n) delibera su ogni altra questione demandatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Le deliberazioni indicate nel primo comma della lettera h) del presente articolo sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
Art. 15
Art. 15.
Delle riunioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio e' convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, con avviso spedito per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
Puo' essere convocato in qualunque momento, su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del collegio sindacale per la materia di sua competenza.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei membri compreso il presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede.
I verbali del consiglio sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, e' affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.
Art. 16
Art. 16.
Delega al presidente
Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste nell'art. 14 alla lettera m), ivi compresa la facolta' di autorizzare spese straordinarie urgenti, entro determinati limiti di importo.
La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed e' revocabile in qualunque tempo.
Il presidente delibera con i poteri del consiglio al quale, alla sua prima adunanza, deve portare gli atti compiuti per ottenere la ratifica.
Art. 17
Art. 17.
Del comitato esecutivo
Il comitato esecutivo e' composto dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume la presidenza e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 13, secondo comma, del presente statuto.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri compresi il presidente o il vice presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede.
I verbali del comitato esecutivo sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, e' affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.
Art. 18
Art. 18.
Attribuzioni del comitato esecutivo
Spetta al comitato esecutivo:
1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, dallo statuto e dai regolamenti;
2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle loro modifiche da sottoporre al consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo:
a) delibera sulle domande degli iscritti e degli altri aventi diritto per il conseguimento delle prestazioni integrative e di assistenza, entro i limiti stabiliti dai regolamenti o dal consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo puo' rimettere al consiglio di amministrazione i provvedimenti in oggetto, qualora essi siano di particolare complessita' ed importanza;
b) cura l'istruttoria e delibera la concessione di mutui ipotecari agli iscritti, con le modalita' previste dal regolamento, nei limiti dello stanziamento annuale fissato dal consiglio di amministrazione;
c) stabilisce le modalita' di assegnazione in locazione degli immobili di proprieta' dell'Ente, fissando l'ammontare dei canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione;
d) su delega del consiglio di amministrazione delibera le spese di ordinaria amministrazione e su ogni altra materia legittimamente delegatagli.
Art. 19
Art. 19.
Del collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci e' composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui:
un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
due sindaci effettivi e due supplenti eletti dal consiglio nazionale.
La presidenza del collegio e' assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del quadriennio, i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano stati sostituiti.
I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e possono partecipare alle riunioni delle commissioni.
Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente.
I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato, vengono ricoperti dai candidati non eletti in base alla loro collocazione nella graduatoria dell'elezione.
I sindaci subentrati rimangono in carica fino a che resta in carica il collegio sindacale di cui vengono a far parte.
Art. 20
Art. 20.
Decadenza dalla carica
Il componente elettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute dei rispettivi consigli e collegi per tre volte consecutive, e' dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del consiglio nazionale, previa contestazione all'interessato, per eventuali giustificazioni da presentare entro il termine massimo di quindici giorni. Contro la dichiarazione di decadenza e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Art. 21
Art. 21.
Il direttore generale
Il direttore generale dirige i servizi dell'Ente ed ha le funzioni ad esso attribuite dal regolamento organico e dal consiglio di amministrazione.
Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e fa parte di tutte le commissioni di consulenza e di studio, di cui alla lettera i) dell'art. 14 del presente statuto.
Art. 22
Art. 22.
Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente statuto, e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.
Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 23
Art. 23.
Del patrimonio dell'Ente
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
1) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti e per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Ente;
2) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
Art. 24
Art. 24.
Delle entrate dell'Ente
Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente sono le seguenti:
a) i contributi obbligatori degli iscritti;
b) i versamenti volontari degli iscritti;
c) i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) i contributi e le erogazioni dovute per legge o per convenzione all'Ente;
e) ogni altra eventuale entrata.
Il servizio di cassa deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, designato dal consiglio di amministrazione.
Art. 25
Art. 25.
Esercizio finanziario
L'E.N.P.A.F. provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i contributi a carico degli iscritti e con le altre entrate previste dall'articolo precedente.
L'esercizio finanziario annuale si inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione forma il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 31 maggio.
Ogni cinque anni forma il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio dell'Ente. Il bilancio preventivo, consuntivo e tecnico, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione da parte del consiglio nazionale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione determina, altresi', l'entita' delle riserve e degli accantonamenti.
Art. 26
Art. 26.
Il bilancio
Il bilancio dell'Ente e' unico e comprende tre sezioni contabilmente distinte, una per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, una per l'assicurazione malattia ed una per l'assistenza.
La ripartizione delle entrate fra le sezioni dell'Ente avviene secondo la destinazione delle entrate stesse, quale risulta dagli atti e dalle norme che le stabiliscono.
In mancanza, essa e' deliberata dal consiglio di amministrazione.
Gli oneri per l'erogazione della previdenza e dell'assistenza sono posti a carico di ciascuna sezione di competenza.
Le spese generali e di amministrazione sono poste a carico di ciascuna delle sezioni, secondo il seguente criterio:
1) gli oneri direttamente imputabili a ciascuna sezione, sono posti per intero a carico di essa;
2) gli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, sono posti a carico di ciascuna sezione per quota, calcolando questa in proporzione alle erogazioni fatte dall'Ente, rispettivamente nel campo della previdenza e dell'assistenza.
Tale ripartizione proporzionale viene stabilita annualmente e l'entita' delle quote viene fissata dal consiglio di amministrazione.
Non e' ammesso storno di fondi da una sezione all'altra se non sotto forma di anticipazione di cassa.
Art. 27
Art. 27.
Impiego di fondi
I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso banche di interesse nazionale, designati dal consiglio di amministrazione;
c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di partecipazioni almeno maggioritarie a societa' immobiliari;
d) in mutui garantiti da ipoteca di primo grado;
e) in quegli altri modi che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, siano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli investimenti di cui alle lettere c) e d), debbono essere fatti tenendo conto delle disposizioni di cui all' art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' delle necessita' di cassa per gli impegni a breve e media scadenza.
Art. 28
Art. 28.
Modifiche dello statuto
Il presente statuto puo' essere modificato con deliberazione del consiglio nazionale che e' assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e che deve riportare l'approvazione mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 29
Art. 29.
Liquidazione dell'Ente
La liquidazione dell'Ente e' di competenza esclusiva del consiglio nazionale e puo' essere operata solo se sia stata decisa da almeno due terzi degli iscritti in seguito a referendum indetto dal consiglio stesso.
Il liquidatore o i liquidatori verranno designati dal consiglio nazionale con delibera approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Essi provvederanno alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
La disponibilita' risultante dalla liquidazione sara' devoluta:
a) per la parte assistenza, ad altro ente avente per scopo l'assistenza della categoria, o in mancanza, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani per lo stesso scopo; il provvedimento dovra' avere l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per la parte assicurazione malattia, agli iscritti alla sezione secondo le norme che il liquidatore riterra' opportuno, approvate dal suddetto Ministero;
c) per le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, sia a carattere obbligatorio che facoltativo, agli aventi diritto ed, in mancanza, per quegli scopi che il liquidatore disporra' con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 30
Art. 30.
Vigilanza sull'Ente
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e puo' ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.
Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni statutarie o della legge e non adeguino la loro azione agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale, entro un anno, deve indire le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso. II commissario resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.
Art. 31
Art. 31.
Per quanto non e' previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge ed i principi generali di diritto.
Art. 32
Art. 32.
Sono abrogate sutte le disposizioni contenute nel precedente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719 . Il presente statuto avra' efficacia fino all'entrata in vigore dello statuto da emanarsi in attuazione dell' art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS