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073U0500

IT - DPR

073U0500

Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere e di impianti (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973 n. 500)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238 ;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della Liguria in data 21 gennaio 1972;
Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, con il quale il predetto Istituto di credito fondiario della Liguria, esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238 , sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede a Genova, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 maggio 1973 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 67. - VALENTINI

Art. 1

Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria.
Art. 1.
In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 , l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti.
La sezione viene denominata "Istituto di credito fondiario della Liguria - Sezione opere pubbliche" ed ha sede in Genova presso l'istituto.
La sezione puo' operare nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Art. 2

Art. 2.
Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nella zona di competenza, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella zona di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica, utilita'.

Art. 3

Art. 3.
I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita', le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2 , 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238 .
L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall' art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sull'emissione delle cartelle fondiarie dell'Istituto.
L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 4

Art. 4.
Il patrimonio della sezione e' formato:
a) dal fondo di dotazione;
b) dalla riserva.
Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire un miliardo assegnata dall'istituto di credito fondiario della Liguria.
Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Art. 5

Art. 5.
La sezione e' amministrata dagli organi di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario della Liguria secondo le norme stabilite dallo statuto dell'Istituto medesimo Legale rappresentante della sezione e' il presidente dell'istituto di credito fondiario della Liguria.

Art. 6

Art. 6.
La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario della Liguria secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.

Art. 7

Art. 7.
Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle direzioni locali dell'Istituto di credito fondiario della Liguria.
La sezione rimborsera' all'Istituto le spese relative al personale, nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 8

Art. 8.
L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale verra' formato, ed approvato a norma dello statuto dell'istituto di credito fondiario della Liguria e di legge.

Art. 9

Art. 9.
Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:
a) il 10 per cento (dieci per cento) al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione;
b) il residuo, entro il limite del 6 per cento (sei per cento) del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario della Liguria a rimunerazione del fondo stesso;
c) l'eventuale ulteriore residuo: per il 25 per cento (venticinque per cento) al fondo di riserva straordinario e per il 75 per cento (settantacinque per cento) all'istituto di credito fondiario della Liguria a completamento dell'interesse del fondo di dotazione fino a raggiungere l'8 per cento (otto per cento).
L'eventuale eccedenza, sara' destinata ancora a riserva straordinaria.

Art. 10

Art. 10.
In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dall'istituto di credito fondiario della Liguria.
L'eventuale supero sara' devoluto ad aumento delle riserve dell'Istituto.

Art. 11

Art. 11.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro
MALAGODI
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