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074U0679

IT - DPR

074U0679

Modificazioni allo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974 n. 679)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi", di Milano approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia politica vengono aggiunti i seguenti:
Diritto commerciale (corso progredito);
Diritto delle Comunita' europee;
Economia delle Comunita' europee.
Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto quello di:
Diritto commerciale (corso progredito).
Gli articoli 59, 60, 61, 62, relativi alla scuola di perfezionamento di economia aziendale che muta denominazione in "Scuola di perfezionamento in direzione aziendale", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di perfezionamento in direzione aziendale
Art. 59. - E' istituita presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, una scuola di perfezionamento in direzione aziendale. La scuola e' diretta dal direttore del dipartimento di economia aziendale dell'Universita' o da un professore di ruolo da lui designato. Ha durata biennale e le materie di insegnamento ripartite nel biennio sono le seguenti:
L'impresa e il mercato;
L'impresa e lo sviluppo tecnologico;
Programmazione economica globale e politiche delle imprese;
Effetti dell'inflazione e delle alternanze congiunturali sulla conduzione delle imprese;
Il sistema bancario;
La gestione delle aziende di credito;
Contabilita' e bilanci;
La contabilita' dei costi;
Strutture organizzative d'impresa;
Comportamento individuale e di gruppo delle imprese;
Le funzioni del dirigente nell'economia moderna;
Le responsabilita' penali nelle aziende;
Marketing;
Il mercato finanziario;
La gestione finanziaria delle imprese industriali e commerciali;
I regolamenti internazionali;
Analisi di bilancio;
I problemi fiscali nelle imprese;
Programmazione e controllo nelle imprese;
Gestione del personale.
Sono ammessi a frequentare la scuola tutti coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguita presso una universita' o istituto superiore italiano, oppure che sono in possesso di un titolo accademico straniero dichiarato equipollente ad una laurea italiana secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 60. - Sono ammessi agli esami gli iscritti che abbiano regolarmente frequentato le lezioni e le esercitazioni.
Gli esami di profitto possono essere sostenuti per singoli insegnamenti o per gruppi di materie affini che saranno stabilite dalla direzione della scuola.
Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma saranno formate dagli stessi professori incaricati dello svolgimento dei corsi e presiedute dal direttore della scuola.
Art. 61. - Alla fine dei corsi viene rilasciato un diploma agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami delle materie elencate nel precedente art. 59.
Art. 62. - La tassa di frequenza verra' fissata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' all'inizio di ciascun anno accademico, su proposta del direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 66. - SCIARRETTA
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