071U0910
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Ripartizione di ventisette posti di assistente ordinario ancora a disposizione sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1970-71. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971 n. 910)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , concernente l'istituzione per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di 7000 posti di assistente ordinario dei quali 1300 per l'anno accademico 1970-71; Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62 concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle universita', delle facolta' e scuole, nonche' degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216 , con il quale sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, n. 262 posti di assistente ordinario sul contingente dei posti non vincolati istituiti per l'anno accademico 1970-71, contingente determinato in 1257 unita' considerati i 3 posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari in applicazione del disposto dell'art. 15 della stessa legge n. 62; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467 , e 24 luglio 1971, n. 841 , con i quali sono stati assegnati, in applicazione del piu' volte citato art. 18, comma secondo, n. 69 posti di assistente ordinario per cui risultano tuttora disponibili, sulla riserva stessa, n. 193 posti; Considerato che il numero dei posti accantonati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216 , risulta eccedente alla quota minima fissata in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati; Considerata la opportunita' - tenuto conto dell'eccedenza di cui sopra - di sciogliere dalla riserva n. 27 posti per far fronte alle esigenze manifestatesi in diversi atenei; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Sono detratti dal contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , ventisette posti di assistente ordinario che vengono ripartiti come segue:
Numero dei posti
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
Universita' di Bari:
1) cattedra di diritto penale . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Roma:
1) cattedra di diritto della navigazione. . . . . . . . . . . . 1 2) cattedra di diritto pubblico generale I. . . . . . . . . . . 1 Universita' di Napoli:
1) cattedra di procedura penale I . . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Trieste:
1) cattedra di diritto della navigazione. . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Roma:
1) cattedra di storia e politica monetaria. . . . . . . . . . . 1 2) cattedra di storia delle dottrine politiche II . . . . . . . 1 3) cattedra di storia contemporanea . . . . . . . . . . . . . . 1
FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO
Universita' di Napoli:
1) cattedra di storia economica . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Roma:
1) cattedra di storia economica . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
Universita' di Messina:
1) cattedra di filosofia medioevale ed umanistica . . . . . . . 1 Universita' di Milano:
1) cattedra di filosofia morale . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Perugia:
1) cattedra di filosofia teoretica. . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Roma:
1) cattedra di lingua e letteratura tedesca . . . . . . . . . . 1 2) cattedra di letteratura italiana III . . . . . . . . . . . . 1 3) cattedra di storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita' di Cagliari:
1) cattedra di parassitologia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Napoli:
1) cattedra di ematologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Pavia:
1) cattedra di gerontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Roma:
1) cattedra di antropologia criminale . . . . . . . . . . . . . 1 2) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali II. . . 1 3) cattedra di medicina legale e delle assicurazioni II . . . . 1 Universita' di Torino:
1) cattedra di ematologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Universita' di Napoli:
1) cattedra di chimica organica I . . . . . . . . . . . . . . . 1
FACOLTA' DI FARMACIA
Universita' di Perugia:
1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica . . . . . . 1
FACOLTA' DI INGEGNERIA
Universita' di Bari:
1) cattedra di tecnologia meccanica . . . . . . . . . . . . . . 1 Universita' di Roma:
1) cattedra di geometria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 21 agosto 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 14. - CARUSO