072U1270
072U1270
Istituzione di convitti presso alcuni istituti professionali di Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972 n. 1270)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei seguenti istituti; Istituti professionali per l'agricoltura: Asti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2165 ; Avezzano: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1697 ; Bari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1693 ; Bosa: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1544 ; Cagliari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694 ; Caluso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1492 ; Castelfranco Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 740 ; Castelfranco Veneto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1482 ; Catania: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1704 ; Catanzaro: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1436 ; Citta' di Castello: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1437 ; Cortona: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2026 ; Corzano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1490 ; Cosenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1696 ; Cremona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1965 ; Cuneo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1461 ; Ferrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1964 ; Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1435 ; Genova S. Ilario: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1491 ; Imola: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1876 ; Lanciano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1969 ; L'Aquila: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2032 ; Latina: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1453 ; Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1970 ; Lentini: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1618 ; Lodi: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2030 ; Lonigo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1489 ; Modica: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1542 ; Monteroberto Jesi: decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1960, n. 2029 ; Nuoro: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2013 ; Padova: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 739 ; Pieve S. Stefano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1941 ; Pistoia: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1488 ; Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1695 ; Pozzuolo del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2031 ; Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1416 ; Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2123 ; Roma: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1729 ; Rosignano Monferrato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1748 ; Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1874 ; Sanremo: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1681 ; Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1956, n. 1691 ; Siena: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954; n. 1543; Teramo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2003 ; Trecenta: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2033 ; Trino Vercellese: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1541 ; Viadana: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1549 ; Istituti professionali alberghieri: Acquappesa: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1356 ; Brindisi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1728 ; Falcade: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1314 ; Fiuggi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2155 ; Massa: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1495 ; Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427 ; Pescara: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1319 ; Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1630 ; Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2116 ; Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2004 ; S. Pellegrino Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2154 ; Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1939, n. 1459 ; Senigallia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947 ; Spoleto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1761 ; Vieste: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1357 ; Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato: Arcidosso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1885 ; Cividale del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1471 ; Cremona (liuteria): decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1990 : Napoli - Capodimonte: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1910 ; S. Benedetto del Tronto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1097 ; Venezia "Cini": decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1721 ; Istituti professionali femminili: Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732 ; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282 ; Veduto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 , convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571 ; Considerato che il funzionamento del convitto attuato, in via sperimentale, ha dato luogo a proficui risultati, per il perseguimento dei compiti istituzionali degli istituti sopramenzionati; Ritenuta l'opportunita' e la convenienza di procedere alla formale istituzione di tale convitto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e il tesoro; Decreta:
Art. 1
Con effetto dal 1 ottobre 1972 e' istituito il convitto presso i seguenti istituti professionali:
Istituti professionali per l'agricoltura:
Asti Lentini
Avezzano Lodi
Bari Lonigo
Bosa Modica
Cagliari Monteroberto Jesi
Caluso Nuoro
Castelfranco Emilia Padova
Castelfranco Veneto Pieve S. Stefano
Catania Pistoia
Catanzaro Potenza
Citta di Castello Pozzuolo del Friuli
Cortona Reggio Emilia
Corzano Rieti
Cosenza Roma
Cremona Rosignano Monferrato
Cuneo Salerno
Ferrara Sanremo
Firenze Sassari
Genova S. Ilario Siena
Imola Teramo
Lanciano Trecenta
L'Aquila Trino Vercellese
Latina Viadana
Lecce
Istituti professionali alberghieri:
Acquappesa Rieti
Brindisi Salerno
Falcade S. Pellegrino Terme
Fiuggi Sassari
Massa Senigallia
Palermo Spoleto
Pescara Vieste
Potenza
Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:
Arcidosso Napoli-Capodimonte
Cividale del Friuli S. Benedetto del Tronto
Cremona (liuteria) Venezia "Cini"
Istituti professionali femminili:
Firenze
Art. 2
Ciascun istituto costituisce con l'annesso convitto un unico organismo amministrativo. Il regime normale degli alunni e' l'internato, ma possono essere ammessi anche alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'istituto.
Art. 3
Al consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto e del convitto.
Art. 4
Il preside dell'istituto e' anche il direttore del convitto.
Al funzionamento del convitto e' addetto il personale di vigilanza e ausiliario indicato nell'annessa tabella organica.
I censori di disciplina esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori.
A uno di tali censori e' affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto ivi compreso il personale addetto.
Art. 5
I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura e' fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.
La retta da' diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialita), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.
Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto, la tabella dietetica dei convittori.
Il preside ha facolta' di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze.
Le variazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside.
Consentendo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facolta' di accordare, su proposta del collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.
I semi convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle normali tasse scolastiche sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma del presente articolo e da pagarsi anticipatamente.
Art. 6
La retta e' pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate e' stabilita dal consiglio di amministrazione.
Non e' consentita la restituzione di quote di rette gia' pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.
In caso di passaggio dei convittori da uno ad altro istituto sara' fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.
Art. 7
La famiglia dell'alunno convittore e' tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.
Tale deposito dovra' essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.
Art. 8
Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal preside dell'istituto con l'assistenza del collegio dei professori.
Art. 9
Le tabelle organiche, annesse ai decreti del Presidente della Repubblica citati nelle premesse sono, in conseguenza dell'istituzione del convitto, integrate con quella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 10
Il contributo annuo dello Stato a favore degli istituti citati all'art. 1, previsto dall'art. 22 di ciascun decreto del Presidente della Repubblica istitutivo, deve intendersi aumentato dell'importo indicato nell'allegata tabella, di cui al precedente art. 9.
Art. 11
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali si applicano ai convitti istituiti presso gli istituti professionali, le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
La spesa relativa all'attuazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1972 LEONE SCALFARO - RUMOR - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 131. - VALENTINI
Tabella
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico