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074U0165

IT - DPR

074U0165

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974 n. 165)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 , e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) I prezzi, le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere sono aumenti del trenta per cento. Fanno eccezione:
a) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la seconda zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 che sono aumentati del venti per cento;
b) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la terza zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 nonche' i prezzi dei supplementi per l'utilizzazione di posti cuccetta e posti in vettura letto che rimangono invariati;
c) i prezzi della tariffa n. 22 "Biglietti di abbonamento a riduzione" per impiegati dello Stato e studenti e della tariffa n. 23 "Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti" che sono aumentati del dodici per cento.
2) I prezzi minimi, per viaggiatore, sia per gli adulti che per i ragazzi, e per qualsiasi tariffa, sono fissati in L. 150 per la prima e in L. 100 per la seconda classe.
3) I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati e di andata e ritorno festivi, di cui all'art. 25, sono soppressi.
4) All'art. 29 e' aggiunto il seguente paragrafo:
"Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facolta' di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per treni speciali e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse".
5) Le tariffe per i viaggi in comitiva, di cui all'art. 36, sono stabilite come segue:
a) comitive ordinarie:
tariffa n. 3, per gruppi composti da 10 a 24 persone;
tariffa n. 4, per gruppi composti da 25 a 399 persone;
tariffa n. 5, per gruppi composti da almeno 400 persone.
b) comitive familiari:
tariffa n. 4, per gruppi di almeno 4 persone.
6) L'agevolazione comitive festive, di cui all'art. 36, e' soppressa.
7) All'art. 36 e' aggiunto il seguente paragrafo:
"Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facolta' di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per i viaggi delle comitive e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse".
8) L'importo minimo da pagare per ciascun treno speciale a richiesta degli utenti, di cui alla tariffa n. 10, e' modificato come segue:
per i treni a carrozze: 300 biglietti di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, per la percorrenza minima di 100 km;
per le automotrici: tanti biglietti di 1ª o di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del materiale rotabile utilizzato, per quanti sono i posti offerti dal mezzo, per la percorrenza minima di 100 km.
9) Alla tariffa n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
a) l'indicazione della tariffa n. 5 e n. 6 e' sostituita, rispettivamente, dalla tariffa n. 4 e n. 5;
b) il minimo di partecipazione previsto dal secondo capoverso del paragrafo 2 e' portato da 300 a 400 persone.
10) Le tariffe n. 51 e n. 61 sono soppresse; in sostituzione si applicano rispettivamente le tariffe n. 4 e n. 5.

Art. 2

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Sono aumentati del ventitre' per cento:
a) i prezzi delle classi dalla 41 alla 87 e i prezzi di base delle classi dalla 601 in poi, di cui alla parte II, capo VII;
b) i prezzi delle tariffe:
speciale n. 104: bestiame;
speciale n. 107: giornali e altre pubblicazioni periodiche; speciale n. 108, serie B: esplosivi e materie radioattive spediti a carro;
speciale n. 109: feretri e resti umani;
speciale n. 110: spedizioni di "Grandi containers" carichi o vuoti;
speciale n. 111: spedizioni su determinate relazioni di traffico di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti;
eccezionale n. 203: autoveicoli, motocicli e velocipedi attraverso lo stretto di Messina;
eccezionale a. 221: trasporto con navi-traghetto, sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari.
2) Alla tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari, alla tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna, e alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, loro farine e paste da minestra, sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.
3) Alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" di cui alla parte iii sono apportate le modificazioni risultanti nell'allegato n. 2 al presente decreto.
4) II diritto fisso, di cui all'art. 61, paragrafo 5, e' aumentato da L. 7.000 per carro di qualsiasi tipo a:
L. 12.000 per i carri ad assi;
L. 16.000 per i carri a carrelli.
5) La tassa terminale, applicabile ai trasporti di merci tassabili con le classi di prezzo dalla 601 in poi, e' aumentata da L. 400 a L. 600 per tonnellata.
6) Sono aumentati del trenta per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.

Art. 3

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvedera' ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli articoli 1 e 2, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonche' delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1974 LEONE RUMOR - PRETI - GIOLITTI - COLOMBO - BISAGLIA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1974 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 11. - CARUSO

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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