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072U1193

IT - DPR

072U1193

Nuovo statuto e revisione della tabella organica dell'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa, in Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 maggio 1972 n. 1193)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163 , concernente l'ordinamento amministrativo o didattico degli istituti e scuole d'arte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397 , concernente l'istituzione in Roma di un istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa;
Ritenuta l'opportunita' di modificare l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397 , lo statuto e la tabella organica annessi al decreto stesso;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
L'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa, istituito in Roma con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397 , con le sezioni di "Decorazione pittorica", "Decorazione plastica", "Arte del tessuto", "Oreficeria", "Disegnatori di architettura", a decorrere dal 1 ottobre 1970 e' articolato nelle sezioni di "Decorazione pittorica per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Arte del tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Arte dei metalli e dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Disegnatori di architettura e arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa".
Lo statuto e la tabella organica dell'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa in Roma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397 , a decorrere dal 1 ottobre 1970 sono sostituiti dallo statuto e dalla tabella organica annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1972 LEONE MISASI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 26. - VALENTINI

Tabella

Tabella organica dell'istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Statuto dell'istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa
Art. 1.
L'istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa, articolato nelle sezioni di: "Decorazione pittorica per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Arte del tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Arte dei metalli e della oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa", "Disegnatori di architettura e arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa", ha lo scopo di promuovere ogni idonea iniziativa nell'ambito dei fini istituzionali degli istituti d'arte, intesa a formare e sensibilizzare i giovani artisti nel settore della decorazione e l'arredo della chiesa.

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla tabella organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonche' al personale non insegnante non di ruolo in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, numero 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.
Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi della legge sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciale.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
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