072U1031
072U1031
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972 n. 1031)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 196 e 206 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 196. - Il corso della scuola ha la durata di tre anni. Art. 206. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Fisiologia del lavoro ed ergonomia; Tecnologia ed igiene del lavoro; Patologia e clinica del lavoro; Psicologia del lavoro. 2° Anno: Fisiologia del lavoro ed ergonomia; Tecnologia ed igiene del lavoro; Patologia e clinica del lavoro; Psicologia del lavoro; Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; Infortunistica e pronto soccorso; Biometria e statistica sanitaria; Medicina preventiva dei lavoratori. 3° Anno: Patologia e clinica del lavoro; Tecnologia ed igiene del lavoro; Infortunistica e pronto soccorso; Medicina legale delle assicurazioni; Medicina preventiva dei lavoratori; Radiologia e medicina nucleare; Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; Dermatologia professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 26. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 196 e 206 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 196. - Il corso della scuola ha la durata di tre anni.
Art. 206. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.
2° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.
3° Anno:
Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 26. - VALENTINI