Monitoring Gesetzessammlung

072U0992

IT - DPR

072U0992

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972 n. 992)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato come segue:
L'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica e' soppresso e al suo posto sono istituiti i seguenti:
Istituto di idrologia medica;
Istituto di terapia medica sistematica.
L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e' trasformato in istituto di III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
L'istituto di I clinica chirurgica e' scisso nei seguenti quattro istituti:
Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Istituto di II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
istituto di anestesiologia e rianimazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 95. - VALENTINI
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