072U0696
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Modificazioni allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972 n. 696)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 , che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri; Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942 , concernente modificazioni alla legge suddetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414 , recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 932 , concernente modificazioni allo statuto suddetto; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
All' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'indennita' non puo' essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente, ne' puo' avere un incremento superiore al 15%".
Dopo l'art. 27 dello stesso decreto e' inserito il seguente art. 27-bis:
"Le eventuali disponibilita' accertate sul conto "indennita' di buonuscita" affluiranno a fine esercizio, nella misura che sara' stabilita nel mese di dicembre di ogni anno dal consiglio di amministrazione, in apposito fondo dal quale saranno prelevate le somme occorrenti per integrare l'indennita' di buonuscita quando risulti in misura inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 51. - CARUSO