073U1048
073U1048
Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1973 n. 1048)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595, 27 agosto 1964, n. 1042, 5 settembre 1966, n. 908 e 13 novembre 1970, n. 1212;
Vista la deliberazione assunta il 3 marzo 1973 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Gli articoli 2 e 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 novembre 1973 LEONE LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 40. - SCIARRETTA
Allegato
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE MARCHIGIANA
Art. 2. - L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata.
Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle leggi vigenti, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino.
L'Istituto puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.
Presso l'Istituto inoltre ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 , ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa.
Art. 4. - I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire 2.500 milioni e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire duecentocinquantamila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche come appresso:
Cassa di risparmio anconitana: n. 901
quote....................................... L. 225.250.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno:
n. 1.427 quote.............................. " 356.750.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cu-
pramontana: n. 549 quote.................... " 137.250.000
Cassa di risparmio di Fano: n. 667
quote....................................... " 166.750.000
Cassa di risparmio di Fermo: n. 857
quote....................................... " 214.250.000
Cassa di risparmio di Jesi: n. 1.189
quote....................................... " 297.250.000
Cassa di risparmio di Loreto: n. 287
quote....................................... " 71.750.000
Cassa di risparmio della provincia di
Macerata: n 2.252 quote..................... " 563.000.000
Cassa di risparmio di Pesaro: n. 1.871
quote....................................... " 467.750.000
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L. 2.500.000.000
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I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a lire unmiliardoduecentocinquantamilioni, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.
Dovra' in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all' art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 , e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1965, n. 88.
Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.
La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non puo' avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.
La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.
Visto, il Ministro per il tesoro
LA MALFA