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073U0581

IT - DPR

073U0581

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 luglio 1973 n. 581)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 , 19 maggio 1970, n. 461 , e 6 luglio 1971, n. 870 , con i quali e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo per le fiere e di Bologna e ne sono stati approvati lo statuto e le sue modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 , concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati; Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali; Vista la deliberazione del 7 ottobre 1972 del consiglio generale dell'ente con la quale si propone la modifica degli articoli 9, 12 e 14 dello statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 , 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870 , e' modificato come appresso: Art. 9. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed e' composto, oltre che dal presidente dai sugli enti membri: Gruppo a) in rappresentanza dello Stato: 1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro; 5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali; 7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri; 8) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna; Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori: 9) tre rappresentanti del, comune di Bologna; 10) due rappresentanti dell'amministrazione, provinciale di Bologna; 11) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna; 12) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna; 13) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna; 14) due rappresentanti dell'associazione dei commercianti della provincia di Bologna; 15) due, rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese; Gruppo c): 16) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa; 17) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi; 18) un rappresentante dei lavoratori; 19) un rappresentante degli espositori". Invariati i successivi comma. Art. 12. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "La giunta esecutiva e' composta dal presidente, da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori, tratto dal consiglio generale, nonche' da un rappresentante della regione dell'Emilia e Romagna anch'esso tratto dal consiglio generale". Invariati i successivi comma. Art. 14. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed e' composto di sei membri: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con funzioni di presidente; b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) uno in rappresentanza del comune di Bologna; d) uno in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna; e) uno in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna; f) uno in rappresentanza della regione Emilia e Romagna". Invariati i successivi comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 luglio 1973 LEONE FERRI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 52. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 , 19 maggio 1970, n. 461 , e 6 luglio 1971, n. 870 , con i quali e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo per le fiere e di Bologna e ne sono stati approvati lo statuto e le sue modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 , concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;
Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;
Vista la deliberazione del 7 ottobre 1972 del consiglio generale dell'ente con la quale si propone la modifica degli articoli 9, 12 e 14 dello statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 , 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870 , e' modificato come appresso:
Art. 9. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed e' composto, oltre che dal presidente dai sugli enti membri:
Gruppo a) in rappresentanza dello Stato:
1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali;
7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;
8) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna;
Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori:
9) tre rappresentanti del, comune di Bologna;
10) due rappresentanti dell'amministrazione, provinciale di Bologna;
11) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;
12) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna;
13) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna;
14) due rappresentanti dell'associazione dei commercianti della provincia di Bologna;
15) due, rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese;
Gruppo c):
16) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa;
17) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi;
18) un rappresentante dei lavoratori;
19) un rappresentante degli espositori".
Invariati i successivi comma.
Art. 12. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La giunta esecutiva e' composta dal presidente, da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori, tratto dal consiglio generale, nonche' da un rappresentante della regione dell'Emilia e Romagna anch'esso tratto dal consiglio generale".
Invariati i successivi comma.
Art. 14. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed e' composto di sei membri:
a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con funzioni di presidente;
b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;
c) uno in rappresentanza del comune di Bologna;
d) uno in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;
e) uno in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna;
f) uno in rappresentanza della regione Emilia e Romagna".
Invariati i successivi comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 luglio 1973 LEONE FERRI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 52. - VALENTINI
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