071U0256
071U0256
Misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza del lavoro. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1971 n. 256)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 , istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro; Vista la deliberazione del 28 agosto 1968 con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza del lavoro, di cui all'art. 14, lettera d) ed all'art. 23, lettera b) della citata legge n. 1081; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del 29 agosto 1970, con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha sostituito la precedente deliberazione del 28 agosto 1968, adeguandola ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza generale del 9 luglio 1970; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la deliberazione del 29 agosto 1970, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulente del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1971 SARAGAT DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 204. - VALENTINI
Estratto del verbale
Estratto del verbale della riunione del Consiglio nazionale del 29 agosto 1970
(Reg. Verb. Vol. III, pagg. 26-27)
(Omissis).
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, riunito in Roma il 29 agosto 1970;
Visti gli articoli 14, lettera d) e 23, lettera b) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 ;
Viste le proposte dei consigli provinciali;
Vista la deliberazione del 27 febbraio 1966, con la quale e' stata determinata la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'attivita' di consulenza;
Visti i rilievi formulati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota 6-RL prot. n. 30657/ Con-F del 2 agosto 1968;
Vista la deliberazione di adeguamento ai rilievi ministeriali del 28 agosto 1968;
Visti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 luglio 1970;
Considerata l'opportunita ' di adeguare la deliberazione del 28 agosto 1968 ai rilievi del Consiglio di Stato;
Delibera:
Sono determinate nel testo allegato le misure delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'attivita' di consulenza.
(Omissis).
Il presidente: ORSINI
Il segretario: FRASCONI
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN
Art. 1
Norme per la determinazione e tariffe della misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro
Art. 1.
Destinatari e limiti territoriali
Le presenti norme ed i compensi previsti dalle tabelle allegate A, B, C, D si applicano agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro in lutto il territorio dello Stato.
Art. 2
Art. 2.
Classificazione dei compensi
I compensi si distinguono in indennita' ed onorari. Le indennita' spettano per le assenze dallo studio e per gli accessi in occasione delle prestazioni di consulenza. Gli onorari sono fissi, variabili e commisurati al tempo.
Art. 3
Art. 3.
Applicazione delle tariffe
Le tabelle allegate indicano la misura minima e massima degli onorari variabili e si applicano con riguardo al valore, alla complessita', all'urgenza, al tempo ed al luogo della prestazione.
Quando nelle tabelle e' indicata una unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento di un terzo.
Gli onorari commisurati al tempo sono dovuti in base alle vacanze di un'ora o frazione di ora. Il consulente deve essere compensato a vacazione per il tempo impiegato per recarsi presso il cliente o altrove nell'interesse dello stesso e per quello comunque impiegato in occasione delle prestazioni per cause da lui non dipendenti.
Art. 4
Art. 4.
Aumenti e riduzioni
Gli onorari per prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' possono essere aumentati fino al doppio. Gli onorari sono aumentati nei casi di urgenza della prestazione del venti per cento. Le misure minime degli onorari dovuti dalle aziende operanti in zone dichiarate depresse o sottosviluppate a norma delle vigenti disposizioni di legge possono essere ridotte fino al quindici per cento. Gli onorari commisurati al tempo previsti come integrativi di quelli fissi o variabili sono ridotti alla meta'. I compensi previsti dalle tabelle allegate sono ridotti fino al dieci per cento se le prestazioni consistono nel controllo, in suggerimenti o nell'impostazione dell'attivita' prevista dall'art. 2 della legge.
Art. 5
Art. 5.
Inderogabilita' delle tariffe
Le misure minime dei compensi previste dalle tabelle allegate sono inderogabili, salvo quanto stabilito dall'articolo precedente.
Art. 6
Art. 6.
Valore della prestazione
Il valore della prestazione, se non e' indicato specificamente nelle voci delle tabelle allegate o non e' determinato di comune accordo dal consulente del lavoro e dal cliente, e' commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non e' determinabile si applica la misura massima prevista per ciascuna prestazione dall'apposita voce delle tabelle allegate. Se una prestazione non e' prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci delle tabelle allegate, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe.
Art. 7
Art. 7.
Concorso di attivita'
Il consulente del lavoro ha diritto alle spettanze secondo le tabelle allegate anche quando concorre all'attivita' di altri professionisti. Sono dovuti, per gli incarichi affidati collegialmente a piu' consulenti del lavoro, compensi globali nella misura di quelli spettanti ad uno solo aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.
Art. 8
Art. 8.
Pluralita' di clienti
I compensi sono ridotti in misura dal trenta al cinquanta per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a piu' clienti che abbiano conferito congiuntamente il relativo incarico, esclusi gli onorari previsti dall'allegata tabella "D".
Art. 9
Art. 9.
Prestazioni parziali
Sono dovuti, per le prestazioni parziali perche' non portate a termine o iniziate da altri consulenti del lavoro, i compensi corrispondenti alla opera prestata ed al lavoro di preparazione o di nuova impostazione eventualmente svolto.
Art. 10
Art. 10.
Rimborso spese
E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per le sue prestazioni e risultanti in quanto possibile da apposita documentazione. Le spese di scritturazione sono rimborsate nella misura di lire cento per ogni facciata dell'originale e di lire cinquanta per ogni copia. Le spese di viaggio sono rimborsate secondo le tariffe di prima classe del servizio pubblico di trasporto usato o nella misura di lire cinquanta per chilometro sulle strade ordinarie con autoveicolo proprio, oltre all'aumento del venticinque per cento per rimborso delle spese accessorie. L'importo delle spese di soggiorno e vitto e' aumentato del dieci per cento per rimborso delle piccole spese accessorie oppure esso e' commisurato presuntivamente a lire 4.500 per ogni giorno dalle ore 6 alle ore 22 ed a lire 3.500 per ogni notte dalle ore 22 alle ore 6 o frazione di essi. Le spese generali di studio sono rimborsate nella misura del dieci o del quindici per cento dell'importo totale dei compensi dovuti, a seconda che il consulente del lavoro eserciti la propria attivita' in un comune con popolazione inferiore o superiore a duecentomila abitanti.
Art. 11
Art. 11.
Anticipi e acconti
Il consulente del lavoro ha facolta' di richiedere anche in piu' volte anticipi per le spese occorrenti ed acconti sui compensi con riguardo alla durata dell'incarico ed alle spese prevedibili. Il consulente del lavoro, al quale non siano pagati gli anticipi per spese effettivamente sostenute o gli acconti richiesti in misura congrua, ha facolta' di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata al cliente non prima di dieci giorni dalla richiesta.
Art. 12
Art. 12.
Sostituti ed ausiliari
Sono a carico del consulente del lavoro gli onorari variabili dovuti ai sostituti o ausiliari, di cui egli si avvale a norma dell' art. 2232 del codice civile . Il cliente e' tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare le indennita' relative a ciascuna prestazione, nonche' ad aumentare del trenta per cento per ogni collaborazione gli onorari commisurati al tempo dovuti al consulente del lavoro.
Art. 13
Art. 13.
Cumulabilita'
Le spese, le indennita' e gli onorari previsti dalle tabelle allegate sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito.
Art. 14
Art. 14.
Specifiche
Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze munita del timbro personale e recante la indicazione delle spese sostenute, delle indennita' e degli onorari per se' e per gli eventuali sostituti ed ausiliari.
Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro vigila sulla conformita' alle presenti norme ed alle tabelle allegate delle specifiche rilasciate dagli iscritti all'albo. Esso puo' richiedere agli interessati copia delle specifiche per giustificati motivi da indicare nelle richieste.
Art. 15
Art. 15.
Disposizione transitoria
I compensi per le prestazioni anteriori alla data di entrata in vigore delle presenti norme e delle tabelle allegate e quelle ancora in corso completate entro i tre mesi successivi sono regolati dalle convenzioni tra le parti.
Norme sulle spettanze dovute ai consulenti del lavoro-Tabelle
TABELLA "A"
INDENNITA'
I. Assenza dallo studio nel comune ove lo
studio stesso e situato:
per mezza giornata............................ da L. 2.000 a L. 4.000 per l'intera giornata......................... " " 4.000 " " 8.000
II. Assenza fuori del comune ove lo studio
e situato:
per mezza giornata............................ da L. 3.000 a L. 6.000 per l'intera giornata......................... " " 5.000 " " 10.000
La mezza giornata e la giornata intera vanno calcolate in corrispondenza agli orari degli studi professionali.
III. Accesso nell'ambito del comune ove e' situato lo studio:
secondo l'importanza della pratica........... da L. 500 a L. 1.000
TABELLA B"
ONORARI PER PRESTAZIONI D'ORDINE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA "C"
ONORARI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA "D"
ONORARI PER FUNZIONI PARTICOLARI
1. Inquadramento delle aziende:
Per l'inquadramento delle aziende ai fini previdenziali presso i competenti enti ed uffici, sono dovuti al consulente del lavoro gli onorari sotto riportati:
a) aziende industriali e similari,
del credito, assicurazione e
servizi tributari minimo L. 10.000 massimo L. 20.000
b) aziende commerciali e similari " " 8.000 " " 15.000
c) aziende artigiane, aziende
a preminente conduzione familia-
re, della piccola pesca e similari.. " " 5.000 " " 10.000
d) proprietari di fabbricati
similari ed enti non compresi
nelle precedenti lettere........ " " 7.000 " " 15.000
e) aziende agricole e similari..... " " 3.000 " " 8.000
2. Adempimenti relativi ai documenti aziendali di lavoro:
Al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari per gli adempimenti riguardanti i documenti aziendali di lavoro inerenti al personale dipendente, con la formazione ed aggiornamento delle retribuzioni e l'assolvimento di tutte le incombenze ricorrenti relative a la contribuzione previdenziale:
n.1 iscritti a libro di paga... minimo L. 2.500 massimo L. 4.000 " 2 iscritti a libro di paga... " " 4.000 " " 6.300 " 3 iscritti a libro di paga... " " 5.500 " " 8.600 " 4 iscritti a libro di papa... " " 6.000 " " 11.000 " 5 iscritti a libro di paga... " " 7.500 " " 13.300 " 6 iscritti a libro di paga... " " 8.900 " " 15.400 " 7 iscritti a libro di paga... " " 10.300 " " 17.500 " 8 iscritti a libro di paga... " " 11.700 " " 19.600 " 9 iscritti a libro di paga... " " 13.000 " " 21.400 "10 iscritti a libro d ipaga... " " 14.300 " " 23.300 per ogni iscritto in piu oltre i
10 e sino a n. 25................ " " 1.100 " " 1.500 per ogni iscritto in piu oltre i
25 e sino a n. 50................ " " 1.000 " " 1.300 per ogni iscritto in piu oltre i
50............................... " " 800 " " 1.100
Gli onorari di cui sopra si intendono riferiti a periodi di paga mensili ed in abbonamento annuale.
Articolazione differente si attua nei seguenti casi:
a) periodo di paga settimanale, l'onorario, ragguagliato al periodo mensile, si intende maggiorato del 30%;
b) periodo di paga quattordicinale e quindicinale, l'onorario, ragguagliato al periodo mensile, si intende maggiorato del 15%.
A compenso del lavoro svolto nel corso dell'anno per conteggi di varie erogazioni ricorrenti (gratifica di Natale o 13ª mensilita', 14ª mensilita' ed altre indennita' varie), sugli onorari liquidati nel mese di dicembre, sara' applicata una maggiorazione dal 50% all'80%.
Per le aziende artigiane che occupano esclusivamente personale apprendista, gli onorari di cui sopra si intendono ridotti del 20%.
Per aziende col solo obbligo dell'applicazione della legge, contro gli infortuni sul lavoro, gli onorari potranno essere ridotti del 35%.
Tali onorari possono essere maggiorati sino al 30% in piu' per situazioni particolari, quali i lavori stagionali, quelli a carattere temporaneo e similari.
Qualora per circostanze non dipendenti dal consulente del lavoro, le prestazioni venissero a cessare nel corso dell'anno, competera' allo stesso un corrispettivo valutato in ragione del 50% dell'onorario globale dell'ultimo periodo di paga, fino al raggiungimento, dei mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento.
Tale corrispettivo non e dovuto al consulente in caso di cessazione totale dell'attivita' dell'azienda.
3. Adempimenti relativi ai documenti aziendali di lavoro del personale per particolari settori e categorie:
Per gli adempimenti riguardanti i documenti aziendali di lavoro del personale d'aziende, facenti parte di particolari settori, ivi compresi la formulazione ed aggiornamento della retribuzione previdenziale, sono dovuti al consulente del lavoro i seguenti onorari in abbonamento annuale:
A) Aziende agricole:
1) dirigenti ed impiegati, gli onorari di cui al precedente punto 2, da valere per ogni dipendente, ridotti del 20%;
2) salariati fissi, braccianti giornalieri e avventizi, onorario annuo:
per ogni dipendente fino a 10 minimo L. 5.000 massimo L. 10.000
per ogni dipendente dall'11°
fino al 25°.................... " " 2.000 " " 5.000
per ogni dipendente oltre il 26° " " 1.000 " " 2.000
B) Aziende con agenti rappresentanti o similari, onorario annuo comprendente la regolarizzazione dei fondi di previdenza e la formulazione di ogni denuncia d'obbligo:
pro-capite................ minimo L. 5.000 massimo L. 10.000
C) Addetti a servizi domestici e familiari, onorario mensile, comprendente ogni denuncia d'obbligo:
per ogni addetto ai servizi........ minimo L. 800 massimo L. 2.000
Qualora per circostanze non dipendenti dal consulente del lavoro, le prestazioni venissero a cessare nel corso dell'anno, si attuano le stesse norme previste al penultimo ed ultimo comma del precedente punto 2.
4. Aggiornamenti e regolarizzazioni arretrate:
Per aggiornamenti e regolarizzazione di periodi arretrati, al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari:
a) per aggiornamento e regolarizzazione
di adempimenti di cui ai punti 2) e 3),
agli onorari previsti dai punti stessi sa-
ranno applicate le seguenti riduzioni......... minimo 25% massimo 60%
b) per aggiornamenti limitati al so-
lo sviluppo della parte retributiva, agli
onorari di cui ai punti 2) e 3) saranno
applicate le seguenti riduzioni............... minimo 55% massimo 70%
c) per la regolarizzazione limitata ai
soli adempimenti contributivi, agli onora-
ri di cui ai punti 2) e 3) saranno appli-
cate le seguenti riduzioni.................... minimo 50% massimo 75%
5. Assistenza a contestazioni:
Al consulente del lavoro per l'assi-
stenza in sede di contestazioni in via
breve o davanti agli uffici ammini-
strativi, con i diritti di cumulabilita
di cui all'art. 13, spetta un onorario
nella seguente misura............. minimo L. 8.000 massimo L. 100.000
in proporzione al numero dei lavoratori interessati nella contestazione ed all'importanza della stessa.
6. Consulenza ed assistenza nelle ispezioni ed accertamenti:
Per la consulenza ed assistenza richiesta nel corso di visite ispettive e di accertamento, al consulente del lavoro fermi i diritti di cumulabilita' di cui all'art. 13, sono dovuti i seguenti onorari:
fino a 12 dipendenti.............. minimo L. 5.000 massimo L. 20.000 oltre i 12 e fino a 25 dipendenti. " " 8.000 " " 25.000 oltre i 25 dipendenti............. " " 10.000 " " 35.000
Quando detta prestazione e' fornita a clienti non compresi nei servizi di cui ai punti 2) e 3), gli onorari sopra riportati possono essere aumentati fino al 50%.
7. Consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi:
Al consulente del lavoro in sede
di svolgimento di pratiche per
la rateizzazione dei contributi
assicurativi e previdenziali, ol-
tre al rimborso delle spese ed al
pagamento delle indennita', sono
dovuti i seguenti onorari unitari.. minimo L. 5.000 massimo L. 30.000
Quando tale intervento e' svolto a favore di aziende non comprese nel servizio di cui ai punti 2) e 3), gli onorari possono essere aumentati sino al 50%.
8. Consulenza ed assistenza per riduzioni di sanzioni civili, penalita' e similari:
Al consulente del lavoro in sede
di svolgimento di pratiche ine-
renti alla riduzione di sanzioni
civili, penalita e similari, fer-
mi tutti i diritti di cumulabili-
ta' di cui all'art. 13, competono
i seguenti onorari unitari......... minimo L. 5.000 massimo L. 30.000
Quando tale intervento e' svolto a favore di aziende non comprese nel servizio di cui ai punti 2) e 3), gli onorari possono essere aumentati del 50%.
9. Rilevamento e riepilogazione di particolari dati del libro paga:
Per il rilevamento dai libri paga e la riepilogazione dei dati particolari inerenti le imposte di rivalsa a carico dei lavoratori, al consulente del lavoro sono dovuti i seguenti onorari:
per rilevamenti individuali:
per ciascun nominativo.............. minimo L. 500 massimo L. 2.000 per rilevamenti cumulativi:
fino a 5 dipendenti................ minimo L. 2.000 massimo L. 6.000 fino a 10 dipendenti............... " " 3.000 " " 10.000 fino a 25 dipendenti............... " " 6.000 " " 15.000 fino a 50 dipendenti............... " " 8.000 " " 20.000 oltre i 50 dipendenti.............. " " 10.000 " " 30.000 onorario minimo: L. 2.000.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN