070U0522
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Recupero e nuova ripartizione di cinque posti di assistente ordinario. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970 n. 522)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui: duemilacentocinquanta per l'anno accademico 1966-67, millecinquanta per l'anno accademico 1967-68, milleduecento per l'anno accademico 1968-69, e milletrecento per l'anno accademico 1969-70; Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianita'; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343 ; 4 luglio 1967, n. 639 ; 30 novembre 1967, n. 1348 ; 29 novembre 1968, n. 1352 e 8 gennaio 1970, n. 28 , sono stati, rispettivamente, ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1969-70, milleseicentotrentotto, cinquecentoventuno, trentadue e quattordici posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio; Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344 ; 12 marzo 1968, n. 602 ; 4 giugno 1968, n. 812 ; 5 giugno 1968, n. 821 ; 11 dicembre 1968, n. 1331 ; 27 maggio 1969, n. 325 ; 23 ottobre 1969, n. 919 ; 20 novembre 1969, n. 942 e 23 marzo 1970, n. 254 , con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei e uno posti di assistente ordinario gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari; Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri cinque posti non risultano coperti o perche' i relativi concorsi sono andati deserti o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
I cinque posti di assistente di ruolo, gia' attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati Atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse sono recuperati dal contingente riservato:
Numero dei posti
UNIVERSITA' DI NAPOLI
Facolta' di architettura:
1. Cattedra di caratteri distributivi degli edifici
( decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967,
n. 343 )................................................. 1
UNIVERSITA' DI PAVIA
Facolta' di medicina e chirurgia:
1. Cattedra di semeiotica medica (decreto del Presi-
dente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343).......... 1
UNIVERSITA' DI PISA
Facolta' di giurisprudenza:
1. Cattedra di diritto costituzionale ( decreto del
Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343 )..... 1
UNIVERSITA' DI SASSARI
Facolta' di agraria:
1. Cattedra di agronomia generale e coltivazioni er-
bacee (decreto del Presidente della Repubblica 30 novem-
bre 1967, n. 1348)...................................... 1
UNIVERSITA' DI TRIESTE
Facolta' di economia e commercio:
1. Cattedra di economia politica (decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)....... 1
Art. 2
I cinque posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:
Numero
dei posti FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO
Universita' di Firenze:
1. Cattedra di demografia (per la scuola di stati-
stica).................................................. 1
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
Istituto universitario di Salerno:
1. Cattedra di storia medioevale.................... 1
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita' di Bari:
1. Cattedra di clinica pediatrica................... 2
FACOLTA' DI AGRARIA
Universita' di Napoli:
1. Cattedra di industrie agrarie, enologia, caseifi-
cio, oleificio.......................................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 159. - CARUSO