069U0903
069U0903
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santo Antonio", con sede in Recco. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969 n. 903)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Sant'Antonio" di Recco e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 8 dicembre 1898;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Sant'Antonio", con sede in Recco, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Recco;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 dicembre 1898.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 109. - CARUSO