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069U0802

IT - DPR

069U0802

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969 n. 802)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983 , con il quale la fondazione "Scuola superiore per interpreti e traduttori", con sede in Milano, e' stata eretta in ente morale e ne e' stato approvato lo statuto con annesso regolamento;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 458 , che ha riconosciuto validi ad ogni effetto, per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete, i diplomi rilasciati dalla suddetta Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto e del regolamento, formulate dagli organi della fondazione;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte;
Veduti gli articoli 12 e seguenti del codice civile ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri;
Decreta:
Lo statuto e l'annesso regolamento dell'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori", con sede in Milano, approvati con il suddetto decreto n. 983 sono abrogati e sostituiti dallo statuto e dal regolamento allegati al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 31. - CARUSO

Art. 1

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori
Art. 1.
E' costituita in Milano una fondazione denominata "Scuola superiore per interpreti e traduttori" destinata a curare la preparazione scientifica e pratica di "Interpreti parlamentari, interpreti traduttori, segretari interpreti" secondo gli intendimenti espressi dai fondatori nell'atto costitutivo ricevuto il 1° dicembre 1955 dal notaio Eugenio Gelpi e le norme del presente statuto.

Art. 2

Art. 2.
Il patrimonio della fondazione e' costituito:
a) da titoli nominativi del debito pubblico donati dai fondatori in occasione della stipulazione dell'atto di costituzione di questa fondazione, e precisamente: Buoni del tesoro novennali, scadenza 1964 5% del valore nominale di L. 5.000.000 (cinquemilioni);
b) dalle attrezzature, apparecchi, mobili, arredi, donati dai fondatori e di cui all'elenco contenuto nell'atto costitutivo, valutati complessivamente nella somma di L. 5.055.800;
c) dagli altri titoli che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione e dai beni che eventualmente potranno pervenire alla fondazione per testamento o per donazione.

Art. 3

Art. 3.
La fondazione ha i seguenti scopi:
a) curare la preparazione scientifica e pratica di interpreti parlamentari, interpreti traduttori, segretari interpreti;
b) collaborare con enti pubblici, culturali e con organizzazioni internazionali per un piu' accentuato impiego di diplomati della Scuola nei servizi di interpretariato, traduzione, segretariato superiore.

Art. 4

Art. 4.
La scuola ha sede a Milano e svolge la sua attivita' anche in quegli altri centri nei quali a giudizio del consiglio di amministrazione se ne ravvisi l'opportunita' per il conseguimento degli scopi della fondazione.

Art. 5

Art. 5.
Alle spese occorrenti per il normale funzionamento della fondazione si provvede:
a) con le rendite del patrimonio di cui all'art. 2, secondo i criteri e le modalita' di erogazione di cui al capoverso 3, del presente statuto;
b) con i contributi e le tasse corrisposti dagli allievi;
c) con i contributi di enti privati, ordinari e straordinari.

Art. 6

Art. 6.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la scuola svolge esclusivamente corsi superiori biennali, e corsi di specializzazione (annuali o biennali) secondo i programmi deliberati dal consiglio direttivo di cui al successivo articolo 11 ed approvati dal consiglio di amministrazione.
Al termine dei corsi gli allievi sono sottoposti alle prove di esame previste dai rispettivi programmi al fine di conseguire uno dei seguenti diplomi:
1. Diploma di interprete parlamentare;
2. Diploma di interprete traduttore;
3. Diploma di segretario interprete.
L'esame finale per il conseguimento dei diplomi di cui sopra si svolge alla presenza di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di uno del Ministero degli altari esteri.

Art. 7

Art. 7.
La fondazione e' retta dai seguenti organi:
a) consiglio di amministrazione;
b) comitato direttivo.

Art. 8

Art 8.
Il consiglio di amministrazione e' composto:
1. Dai fondatori i quali ne sono membri di diritto. Ogni fondatore mancante sara' sostituito da un componente indicato dagli altri membri fondatori e da quelli che, nel tempo, li avranno cosi' sostituiti.
Tali nuovi consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.
2. Da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
3. Da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.
4. Dai rappresentanti degli enti o da privati che abbiano notevolmente contribuito con donazioni ed elargizioni allo sviluppo della fondazione. Tali rappresentanti, in numero non superiore a due, sono nominati dal consiglio di amministrazione nella sua prima seduta. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno dei membri fondatori cui spetta la rappresentanza giuridica della fondazione. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono sempre essere riconfermati.

Art. 9

Art. 9.
Il comitato direttivo e' composto:
a) dai fondatori che siano professori o che abbiano comunque particolare dimestichezza coi problemi della scuola o dell'interpretariato.
In mancanza di almeno quattro fondatori, da due componenti nominati dal consiglio di amministrazione;
b) dal direttore dei corsi.

Art. 10

Art. 10.
Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo di ciascun esercizio che si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
b) provvede alla nomina del direttore dei corsi e del personale della fondazione;
c) approva il programma dei corsi predisposto dal comitato direttivo nonche' quello generale di lavoro e di collaborazione con altri enti e organizzazioni;
d) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, con facolta' di nominare un direttore amministrativo per l'esecuzione delle sue deliberazioni.
Esso si riunisce, di diritto, due volte all'anno e tutte le volte che il presidente, di sua iniziativa e su richiesta del comitato direttivo, lo ritenga opportuno.
Per la validita' delle riunioni del consiglio e' prescritta la presenza di almeno cinque membri.
Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti.

Art. 11

Art. 11.
Il comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) predisporre il lavoro del consiglio di amministrazione ed eseguirne le deliberazioni;
b) curare l'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo dei corsi.

Art. 12

Art. 12.
Verificandosi per qualsiasi ragione la cessazione della fondazione, la liquidazione del suo patrimonio verra' fatta da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione. L'attivo residuante della liquidazione verra' destinato alle universita' e agli istituti superiori a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13

Art. 13.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite in materia dal vigente codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 1

Regolamento della scuola superiore per interpreti e traduttori
CAPO I.
Disposizioni generali
La scuola superiore per interpreti e traduttori e' destinata alle persone per le quali la conoscenza delle lingue moderne e' indispensabile allo svolgimento delle proprie attivita' professionali. La scuola organizza i corsi seguenti:
Corso superiore per interpreti e traduttori.
Corso superiore per segretari interpreti.
La scuola rilascia:
a) un diploma di interprete traduttore;
b) un diploma di interprete parlamentare;
c) un diploma di segretario interprete.
CAPO II.
Ordinamento
1. Corso superiore per interpreti e traduttori (biennale per traduttori interpreti, triennale per interpreti parlamentari).
Condizioni di ammissione:
1) essere in possesso di una licenza di scuola media superiore o di titolo assimilabile italiano o straniero;
2) aver superato un esame di colloquio per ciascuna delle lingue di cui il candidato intende seguire i corsi. I candidati che superassero l'esame per una sola lingua potranno ottenere ugualmente l'iscrizione alla scuola per tale lingua. Il conseguimento del certificato finale relativo ad essa e' pero' subordinato al superamento dell'esame di colloquio anche per la seconda lingua.
Lo studio delle lingue e' basato su:
a) studio del linguaggio tecnico nelle sue varie applicazioni; b) tecnica e pratica della traduzione orale, scritta, letteraria e tecnica; c) tecnica e pratica della conversazione, con approfondimento dello studio dei fenomeni fonetici e di dizione; d) tecnica della redazione; e) tecnica e pratica dell'interpretazione consecutiva scritta e orale in classe e agli apparecchi; f) interpretazione simultanea (solo per interpreti parlamentari); g) storia della cultura dei relativi paesi.
Titolo rilasciato: diploma di interprete traduttore.
Alla fine del biennio gli allievi che abbiano superato gli esami prescritti potranno iscriversi al corso annuale di specializzazione nell'interpretazione parlamentare, per il conseguimento del diploma di interprete parlamentare.
2. Corso superiore di segretariato (biennale).
Suddivisione dei corsi e condizioni di ammissione (come per il corso superiore interpreti traduttori).
Titolo rilasciato alla fine del biennio: diploma superiore per segretario-interprete.
CAPO III.
Piano degli studi
1. Corso superiore per interpreti e traduttori.
1° Anno:
1. Due (o piu) lingue straniere;
2. Storia della letteratura e della civilta' delle lingue scelte;
3. Documenti tecnici relativi alle lingue scelte;
4. Storia della letteratura e della civilta' italiana (facoltativa complementare);
5. Istituzioni di diritto pubblico (complementare);
6. Istituzioni di diritto privato (complementare);
7. Economia politica (complementare);
8. Interpretazione consecutiva;
9. Interpretazione simultanea (per interpreti parlamentari);
10. Stenografia italiana o straniera (facoltativa complementare);
11. Dattilografia italiana o straniera (complementare).
2° Anno:
1. Due (o piu) lingue straniere;
2. Documenti tecnici relativi alle lingue scelte;
3. Storia della letteratura e della civilta' relative alle lingue scelte;
4. Diritto internazionale (complementare);
5. Interpretazione consecutiva;
6. Interpretazione simultanea (per interpreti parlamentari);
7. Stenografia italiana o straniera (facoltativa complementare).
3° Anno (Specializzazione per interpreti parlamentari):
Interpretazione consecutiva e simultanea in almeno due lingue straniere.
2. Corso superiore di segretariato.
1° Anno:
1. Due (o piu) lingue straniere;
2. Documenti tecnici relativi alle lingue scelte;
3. Storia della letteratura e della civilta' relative alle lingue scelte;
4. Storia della letteratura e della civilta' italiana (facoltativa complementare);
5. Istituzioni di diritto privato (complementare);
6. Economia politica (complementare);
7. Interpretazione consecutiva;
8. Stenografia italiana (complementare);
9. Dattilografia italiana (complementare).
2° Anno:
1. Due (o piu) lingue straniere;
2. Documenti tecnici relativi alle lingue scelte;
3. Interpretazione consecutiva;
4. Tecnica Commerciale (complementare);
5. Stenografia italiana (complementare);
6. Stenografia straniera (facoltativa complementare).
CAPO IV.
Esami
1. Generalita'.
Gli esami si svolgono in sessioni estive e autunnali.
Nel mese di marzo, per ogni corso, hanno luogo prove scritte semestrali nelle varie lingue allo scopo di accertare il profitto degli allievi nella prima parte dell'anno accademico. Tali prove sono obbligatorie per poter accedere agli esami annuali. Gli allievi che nelle prove scritte semestrali non abbiano riportato una media di almeno 18/30 non possono accedere agli esami annuali.
I candidati che abbiano riportato nelle prove scritte (degli esami annuali) una media inferiore ai 18/30 non sono ammessi a quelle orali e debbono ripetere la prova in una sessione successiva.
I candidati che non ottengano 18/30 alla prova orale debbono ripetere in una sessione successiva la prova stessa.
Il passaggio ad ogni anno successivo di corso puo' essere consentito anche quando non siano stati superati tutti gli esami prescritti del primo anno.
Il comitato direttivo puo' annualmente variare l'elenco delle discipline complementari sostituendone alcune a seconda di particolari esigenze tecnico-scolastiche.
A giudizio insindacabile del consiglio d'amministrazione possono ottenere presso la scuola superiore per interpreti e traduttori il riconoscimento di studi compiuti altrove studenti provenienti da facolta' universitarie o da scuole per interpreti e traduttori italiane e straniere di cui il consiglio di amministrazione della scuola superiore per interpreti e traduttori riconosca la conformita' con il regolamento, con i piani di studio e con i metodi di insegnamento della scuola stessa, nonche' la serieta' organizzativa.
Il consiglio di amministrazione stabilira' caso per caso quali esami sostenuti altrove possano essere convalidati presso la scuola superiore per interpreti e traduttori, fermo restando che almeno l'esame di diploma di cui al capo V del regolamento debba essere sostenuto presso la scuola superiore per interpreti e traduttori con l'obbligo di iscrizione all'ultimo anno del corso della scuola superiore per interpreti e traduttori.
2. Colloqui di ammissione.
L'ammissione al corso superiore per interpreti traduttori ed al corso superiore per segretariato e' subordinata al superamento di un colloquio consistente nelle seguenti prove:
1. Dettato, in ciascuna delle lingue scelte, di un brano a senso compiuto di cento parole circa.
2. Breve traduzione nelle o dalle lingue straniere scelte.
3. Conversazione in ciascuna delle lingue scelte.
3. Esami del corso superiore per interpreti e traduttori (prova di lingua):
1° Anno:
a) prove scritte semestrali (marzo):
1. Dettato di un brano a senso compiuto comprendente centocinquanta parole circa.
2. Traduzione dall'italiano di un brano di circa trecento parole.
Durata della prova tre ore.
b) esami annuali (giugno):
prove scritte:
1. Dettato (vedi prove scritte semestrali;
2. Traduzione (vedi prove scritte semestrali);
prove orali:
Gli esami orali vertono sul programma svolto nell'anno.
2° Anno:
a) prove scritte semestrali (marzo):
1. Dettato di un brano a senso compiuto comprendente centocinquanta parole circa.
2. Traduzione dall'italiano di un brano tecnico di trecento parole circa. Durata della prova tre ore.
b) esami annuali (giugno):
1. Traduzione dall'italiano di un testo di trecento parole circa.
Durata della prova tre ore.
2. Composizione su argomento relativo alla letteratura o alla storia della civilta' od alla economia di uno dei Paesi nei quali si parla la lingua studiata. Durata della prova tre ore.
Gli esami orali vertono sul programma svolto nell'anno.
3° Anno (specializzazione per interpreti parlamentari):
Esami annuali di interpretazione simultanea ed interpretazione consecutiva.
4. Esami del corso superiore di segretariato (prove di lingua):
Come per il corso superiore per interpreti traduttori.
5. Prove di stenografia:
1° Anno:
a) dettatura di un brano di circa centottanta parole (velocita' di sessanta parole al minuto);
b) trascrizione in corsivo del brano stenoscritto. Durata della prova un'ora.
2° Anno:
a) dettatura di un brano di circa duecentocinquanta parole (velocita' ottanta parole al minuto);
b) trascrizione a macchina del brano stenoscritto. Durata della prova un'ora.
6. Prova di dattilografia:
1° Anno:
a) dettatura di un brano (velocita' centoventi battute al minuto).
Durata della prova cinque minuti.
b) copiatura di un testo di carattere commerciale e sua corretta presentazione. Durata della prova trenta minuti.
2° Anno:
a) copiatura di un brano alla velocita' di almeno duecento battute al minuto (tempo dieci minuti);
b) disposizione estetica di una lettera commerciale da eseguirsi sotto dettatura (tempo quindici minuti);
c) prospetto di carattere amministrativo da eseguirsi con i mezzi della macchina (tempo trenta minuti);
d) dettatura di un brano in ciascuna delle lingue straniere studiate. Velocita' duecento battute. Durata della prova dieci minuti per ogni lingua.
CAPO V.
Esami di diploma
1. Interpreti traduttori.
Il conseguimento del diploma di interprete traduttore e interprete parlamentare e' condizionato al superamento dell'esame di diploma.
Possono accedere a tali esami i candidati che abbiano frequentato gli anni di studio previsti dal regolamento e che ne abbiano superato tutti gli esami.
L'esame di diploma consistera' in prove scritte e in prove orali per ciascuna delle due lingue straniere scelte dal candidato.
a) La prova scritta sara' costituita:
dalla traduzione nella lingua materna del candidato (purche' questa sia insegnata nella scuola, di due opere letterarie o tecniche straniere (una per ogni lingua scelta) di lunghezza non inferiore alle quaranta cartelle dattiloscritte, o dalla redazione di glossari o dizionari o repertori linguistici.
Tali opere verranno assegnate al candidato dal direttore della scuola quattro mesi prima della data dell'esame orale.
Le tradizioni devono essere depositate in tre esemplari, almeno trenta giorni prima della prova orale presso la segreteria della scuola. Saranno accompagnate da un commento grammaticale stilistico e saranno discusse dal candidato dinanzi ad una commissione esaminatrice formata da un presidente e da due relatori per ognuna delle lingue (tali prove sono comuni ai due diplomi di cui sopra). I candidati al diploma di interprete traduttore dovranno inoltre sostenere una prova scritta supplementare in classe consistente nella traduzione di un brano tecnico di lunghezza non inferiore alle quattro cartelle dattiloscritte. Durata della prova cinque ore. E' consentito l'uso del vocabolario.
b) Le prove orali consisteranno:
1. In una prova di interpretazione simultanea consistente:
a) nella traduzione di un brano letterario o tecnico da ciascuna delle due lingue straniere nella lingua materna del candidato (purche' questa sia insegnata nella scuola);
b) nella traduzione di un brano letterario o tecnico dalla lingua materna del candidato (purche' questa sia insegnata nella scuola) in ciascuna delle due lingue straniere.
2. In una prova di interpretazione consecutiva articolata sugli stessi punti di cui al precedente comma 1.
I candidati al diploma di interprete parlamentare sono tenuti a sostenere tutte le prove di cui alla lettera b).
I candidati al diploma di interprete traduttore solo quelle di cui al comma secondo.
Agli effetti del punteggio la prova scritta supplementare in classe di cui alla precedente lettera a) e' valutata in trentesimi (il voto viene assegnato solamente qualora esso non sia inferiore ai 18/30 in caso contrario il candidato e' respinto).
Le prove orali di cui alla precedente lettera b) e la traduzione delle due opere di cui alla precedente lettera a) sono valutate in trentesimi. La votazione minima per il superamento delle prove orali e' di 18/30, quella per il superamento della tesi e' di 24/30.
Il punteggio per il conseguimento del diploma risultante dalla media delle prove sopra indicate e' rapportato in centesimi.
Gli allievi che alla fine del corso superiore si trovassero ad avere superato gli esami per una sola lingua e gli esami complementari obbligatori, potranno conseguire in via provvisoria un certificato di interprete traduttore per una sola lingua sotto la riserva di completare al piu' presto il corso di studi per la lingua mancante, onde ottenere il diploma.
Il conseguimento dei certificati suddetti e' subordinato al superamento di un esame generale, analogo a quelli precedentemente indicati, ma limitato a una sola lingua.
Gli allievi che verranno a trovarsi in questa situazione assumeranno la posizione di fuori corso e beneficeranno di particolari agevolazioni, sia per quanto concerne le tasse scolastiche, sia per quanto concerne la possibilita' di accelerare lo svolgimento e la conclusione del loro corso di studi.
2. Segretari interpreti.
Il conseguimento del diploma di studi superiori di segretariato e' condizionato al superamento dell'esame di diploma del corso di segretariato. Possono accedere a tale esame i candidati che abbiano frequentato i due anni di studi previsti superandone i relativi esami.
L'esame di diploma del corso di segretariato consiste in prove scritte ed in prove orali come indicato in appresso.
a) La prova scritta consiste:
nella traduzione nelle due lingue straniere di una relazione di contenuto tecnico o commerciale di quattro cartelle dattiloscritte (e' consentito l'uso del vocabolario). Durata della prova cinque ore.
b) Le prove orali consisteranno:
1. In una prova di interpretazione consecutiva, come previsto per gli interpreti traduttori (esami di diploma, lettera b) comma secondo.
2. Nella discussione in italiano di una tesina scelta dal candidato tra le discipline complementari (diritto privato, economia politica, tecnica commerciale).
La tesina, redatta per iscritto dal candidato dovra' essere depositata presso la segreteria della scuola un mese prima dell'esame orale.
Gli allievi che alla fine del secondo corso superiore si trovassero in posizione analoga a quella indicata per gli iscritti al corso interpreti, potranno conseguire, in via provvisoria, un certificato di segretario-interprete per una sola lingua.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI
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