Monitoring Gesetzessammlung

068U1133

IT - DPR

068U1133

Modificazioni sullo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968 n. 1133)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 360, e' modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro e' abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di medicina del lavoro
(durata del corso: 3 anni)
1° Anno:
1. Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2. Tecnologia ed igiene del lavoro;
3. Patologia e clinica del lavoro;
4. Psicologia del lavoro;
2° Anno:
1. Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2. Tecnologia ed igiene del lavoro;
3. Patologia e clinica del lavoro;
4. Psicologia del lavoro;
5. Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
6. Infortunistica e pronto soccorso;
7. Biometria e statistica sanitaria;
8. Medicina preventiva dei lavoratori.
3° Anno:
1. Patologia e clinica del lavoro;
2. Tecnologia ed igiene del lavoro;
3. Infortunistica e pronto soccorso;
4. Medicina legale delle assicurazioni;
5. Medicina preventiva dei lavoratori;
6. Radiologia e medicina nucleare;
7. Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
8. Dermatologia professionale.
Internato di un mese per ogni anno di corso.
Il numero degli specializzandi e' fissato in 15 per ogni anno di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 settembre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 78. - GRECO
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