068U1121
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Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968 n. 1121)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , e' sostituito dal seguente:
"Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 agosto 1968 SARAGAT LEONE - COLOMBO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 50. - GRECO