068U0965
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Inclusione dell'abitato di Rocca d'Arazzo, in provincia di Asti, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968 n. 965)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1626, emesso nell'adunanza del 21 novembre 1967;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocca d'Arazzo, in provincia di Asti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 giugno 1968 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 130. - DI PRETORO