069U0541
069U0541
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ostiglia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969 n. 541)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Ostiglia e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 febbraio 1932, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Ostiglia (Mantova), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Ostiglia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 febbraio 1932, modificato con regio decreto 15 novembre 1938.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 170. - CARUSO