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066U0970

IT - DPR

066U0970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 settembre 1966 n. 970)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 38, relativo agli scopi del Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, e' modificato nel senso che il paragrafo sotto la lettera d) e' abrogato e sostituito dal seguente: "d) l'attivita' di collegamento e di scambio fra studiosi ed Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni". Art. 39, relativo al suddetto Centro, e' abrogato e sostituito dal seguente: "I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Universita' di Bologna e da elargizioni di altri enti o persone pubblici e privati". Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Anestesiologia e rianimazione; Oncologia sperimentale; Tecnica e diagnostica istopatologica; Traumatologia della strada. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare". Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: a) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: Chimica dei composti di coordinazione; Chimica statistica; Chimica analitica strumentale con esercitazioni; Idrologia chimica; Spettroscopia e radiofrequenza; Spettrochimica; b) per l'indirizzo organico biologico: Chimica delle radiazioni; Chimica degli idrocarburi naturali e derivati; Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare); Chimica e analisi merceologica con esercitazioni; Biochimica generale; Biochimica fisica; Chimica fisica organica. Art. 136. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria e' aggiunto quello di "Anestesiologia e tecniche chirurgiche specialistiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 14. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38, relativo agli scopi del Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, e' modificato nel senso che il paragrafo sotto la lettera d) e' abrogato e sostituito dal seguente:
"d) l'attivita' di collegamento e di scambio fra studiosi ed Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni".
Art. 39, relativo al suddetto Centro, e' abrogato e sostituito dal seguente: "I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Universita' di Bologna e da elargizioni di altri enti o persone pubblici e privati".
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Anestesiologia e rianimazione;
Oncologia sperimentale;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Traumatologia della strada.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare".
Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
a) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica statistica;
Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
Idrologia chimica;
Spettroscopia e radiofrequenza;
Spettrochimica;
b) per l'indirizzo organico biologico:
Chimica delle radiazioni;
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare);
Chimica e analisi merceologica con esercitazioni;
Biochimica generale;
Biochimica fisica;
Chimica fisica organica.
Art. 136. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria e' aggiunto quello di "Anestesiologia e tecniche chirurgiche specialistiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 14. - VILLA
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