065U0516
065U0516
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "Societa' Idroelettrica dell'Agri - Societa' per Azioni (AGRI)", con sede in Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965 n. 516)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della, Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1934, n. 452 , sul rinnovo di delega, al Governo per l'emanazione di norme relativa all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto il giudizio di idoneita' tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Societa' Idroelettrica dell'Agri - Societa' per Azioni (AGRI)", con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della, Repubblica 4 febbraio 19°63, n. 36, e dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della "Societa' Idroelettrica dell'Agri Societa' per Azioni (AGRI)", con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1943, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Societa' Idroelettrica dell'Agri - Societa' per Azioni (AGRI)", con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 97. - VILLA