065U1414
065U1414
Modificazioni ad alcune voci della tariffe postali e telegrafiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965 n. 1414)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 643 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , sono aggiunte le seguenti voci:
Voce n. 13-bis: incisioni foniche su dischi,
nastro o filo:
per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 15
Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito
di titoli postali ...........................................L. 60
Art. 2
La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , e' sostituita dalla seguente:
12. - Stampe periodiche spedite in abbonamento:
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli
che non escono nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr...............L. 0,30
per ogni 50 gr. o frazione in piu .....................L. 0,20
1° gruppo bis: periodici pubblicati almeno una
volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia
superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 0,50
per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 0,30
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non
quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 1,25
per ogni 50 gr. o frazione in piu'..................... L. 0,75 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che,
non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano
una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 3
per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 1,50
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non
si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicita'
almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi,
bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e
librari di qualsiasi periodicita purche escano una volta
per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr............. L. 5
per ogni 50 gr. o frazione in piu ................... L. 3
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Art. 3
La lettera b) della, voce n. 28 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965,- n. 880 , e' sostituita dalla seguente b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento, L. 65).
Art. 4
Nella voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , per la categoria A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.) il porto unitario e' elevato da grammi 30 a grammi 50.
Art. 5
La voce n. 37 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della. Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente Voce n. 37: tassa, giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza (con un massimo di L. 1000), L. 50.
Art. 6
Alla tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:
nella rubrica "limiti massimi di peso", dopo al voce n. 1, e' inserita la, voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, kg. 1; nella rubrica "dimensioni massime", dopo la voce n. 1 e' inserita la voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, cm. 45 x 45 x 20;
nella rubrica, "limiti di valore o di assegno" la lettera b) della voce n. 5 e' sostituita, dalla seguente:
b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
per i versamenti, gli assegni localizzati
e di postagiro .................................. L. 100
per gli assegni all'ordine ........................ L.1000
Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.
Art. 7
Nella tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , la voce n. 1 e' sostituita dalla seguente:
1. - Corrispondenze: indennita' per raccomandate smarrite: l'indennita' dovuta agli utenti per lo smarrimento di raccomandata e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.
Art. 8
La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , e' sostituita dalla tabella n. 5, allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 9
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 11. - VILLA
Tabella
TABELLA N. 5
TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE
E RADIOTELEFONICHE MARITTIME
(valevoli per il traffico scambiato tra navi italiane e stazioni costiere italiane).
1 - Radiotelegrammi scambiati, via stazioni costiere italiane, fra
l'Italia da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico;
e radiotelegrammi scambiati tra navi mercantili italiane,
direttamente o per tramite di una stazione costiera italiana,
per parola, senza minimo:
tassa radiotelegrafica costiera ..................... L. 100
tassa radiotelegrafica di bordo ..................... L. 80
oltre le normali tasse telegrafiche.
Quando si tratti:
a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani;
b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere
familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo
Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte la navi mercantili,
le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue: tassa costiera....................................... L. 65
tassa di bordo ..................................... L. 45
oltre le normali tasse telegrafiche.
La tassa radiotelegrafica costiera di lire 100 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le
navi da guerra italiane.
2 - Radiotelegrammi SLT (lettere radiomarittime):
tassa costiera per un minimo di 20 parole .......... L. 800
tassa di bordo con un minimo di 20 parola .......... L. 600
per ogni parola oltre le 20:
tassa costiera...................................... L. 35
tassa di bordo...................................... L. 25
3 - Radiofototelegrammi scambiati, via Centro radio nazionale P.T.
di Roma, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili
italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul
percorso terrestre:
Mediterraneo Oceano
Radiofototelegrammi del formato 18x9,9:
tassa di bordo 3.000 6.000
tassa costiera 3.000 6.000
tassa terrestre:
tassa telegrafica 2.200 2.200
tassa di prosecuzione 2.650 2.650
Totale .... L. 10.850 L. 16.550
Radiofototelegrammi del formato 18 x 13,2:
tassa di bordo 3.750 7.500
tassa costiera 3.750 7.500
tassa terrestre:
tassa telegrafica 2.200 2.200
tassa di prosecuzione 2.650 2.650
Totale .... L. 12.350 L. 19.850
Radiofototelegrammi del formato 18 x 16,5:
tassa di bordo 4.500 9.000
tassa costiera 4.500 9.000
tassa terrestre:
tassa telegrafica 2.200 2.200
tassa di prosecuzione 2.650 2.650
Totale .... L. 13.850 L. 22.850
Radiofototelegrammi del formato 18 X 19,8:
tassa di bordo 5.250 10.500
tassa costiera 5.250 10.500
tassa terrestre:
tassa telegrafica 2.200 2.200
tassa di prosecuzione 2.650 2.650
Totale .... L. 15.350 L. 25.850
4 - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni
costiere italiane fra passeggeri a bordo di piroscafi
italiani e abbonati alla rete telefonia italiana, per la
prima unita di 3 minuti:
a) conversazioni limitate al settore telefonico della
localita sede della stazione costiera:
navi di stazza inferiore alle 1600 tonnellate,
in navigazione nel Mediterraneo:
tassa di bordo ................. L. 250
tassa costiera ................. L. 750
tassa terrestre................. L. 200
Totale .... L. 1.200
navi di stazza superiore alle 1600 tonnellate,
in navigazione nel Mediterraneo:
tassa di bordo ................. L. 750
tassa costiera ................. L. 750
tassa terrestre................. L. 200
Totale .... L. 1.700
navi di qualsiasi tonnellaggio, in navigazione
oltre lo Stretto di Gibilterra il Canale di Suez:
tassa di bordo ................. L. 1.500
tassa costiera ................. L. 1.500
tassa terrestre................. L. 200
Totale .... L. 3.200
b) conversazioni con altre localita italiane:
navi di stazza inferiore alle 1600 tonnellate,
in navigazione nel Mediterraneo:
tassa di bordo ................. L. 250
tassa costiera ................. L. 750
tassa terrestre................. L. 500
Totale..... L 1.500
navi di stazza superiore alle 1600 tonnellate,
in navigazione nel Mediterraneo:
tassa di bordo ................. L. 750
tassa costiera ................. L. 750
tassa terrestre................. L. 1.000
Totale..... L. 2.500
navi di qualsiasi tonnellaggio, in navigazione,
oltre lo Stretto di Gibilterra o il Canale di Suez.
tassa di bordo ................. L. 1.500
tassa costiera ................. L. 1.500
tassa terrestre................. L. 1.000
Totale .... L. 4.000
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per i membri dell'equipaggio delle navi mercantili e militari, per le conversazioni bordo-terra le tasse costiere e di bordo sono ridotte di un terzo (conversazioni PRID).
Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle tasse totali stabilite per unita' di conversazione. 5 - Conversazioni radiotelefoniche su onde metriche (VHF)
scambiate tramite stazioni costiere italiane, fra passeggeri
a bordo di navi italiane e abbonati alla rete telefonica
italiana;
a) conversazioni limitate al settore telefonico della localita' sede della stazione costiera, per ogni 3 minuti o frazione:
tassa di bordo ................... L. 99
tassa costiera ................... L. 99
tassa terrestre................... L. 52
Totale..... L. 250
tassa di avviso di chiamata al posto
telefonico pubblico ............. L. 100
b) conversazioni con altre localita italiane per la prima unita' di tre minuti:
tassa di bordo..................... L. 150
tassa costiera..................... L. 201
tassa terrestre ................... L. 318
Totale .....L. 690
Dopo la prima unita di conversazione, per ciascun successivo minuto si percepisco un terzo delle singole tasso:
tassa di avviso di chiamata al posto
telefonico pubblico.................L. 100
Per i membri dell'equipaggio delle navi mercantili e militari, per le conversazioni bordo-terra, le tasse costiere e di bordo
sono ridotte di un terzo (conversazioni PRID).
Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate
per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si
percepisce un terzo delle tasse totali stabilite per unita di conversazione. Tale tassa non e dovuta qualora sia stata gia'
corrisposta la tassa per l'avviso di chiamata.
6 - Commissioni radiotelefoniche con un massimo di venti parole con i pescherecci in navigazione Mediterraneo:
tassa di bordo....................... L. 100
tassa costiera....................... L. 100
tassa terrestre ..................... L. 200
Totale ..... L. 400
7 - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni
costiere, italiane tra pescherecci italiani e abbonati alla
rete telefonica italiana:
a) pescherecci in navigazione nel Mediterraneo, per ogni unita' di 3 minuti o frazione:
tassa di bordo ..................... L. 100
tassa costiera ..................... L. 100
tassa terreste ..................... L. 200
Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate
per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce un terzo delle tasse totali stabilite per unita di
conversazione:
tassa di avviso di chiamata al posto
telefonico pubblico ............... L. 116
b) pescherecci in navigazione oltre lo Stretto Gibilterra
o il Canale di Suez, per la prima unita di 3 minuti:
conversazioni limitate al settore telefonico dalla
localita sede della stazione costiera:
tassa di bordo ................... L. 250
tassa costiera ................... L. 750
tassa terrestre................... L. 200
Totale .... L 1.200
conversazioni con altre localita italiane:
tassa di bordo ................... L. 250
tassa costiera ................... L. 750
tassa terrestre .................. L. 500
Totale..... L. 1.500
Dopo la prima unita di conversazione, per ciascun minuto
successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Tassa di preparazione per le conversazioni non effettuate
per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente,
si percepisce un decimo delle tasse totali stabilite per
unita di convenzione.
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO