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067U0846

IT - DPR

067U0846

Ripartizione di cinque posti di assistente ordinario gia' riservati per concorso agli assistenti straordinari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967 n. 846)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 , concernente la istituzione di settecentocinquanta posti di assistente di ruolo e la riserva di assegnazione del 40% dei posti predetti a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito; Visto l' art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-1963, 1963-64 e 1964-65; Visto l' art. 2 della legge 20 marzo 1964, n. 115 , con cui sono stati istituiti centocinquanta nuovi posti di assistente di ruolo per lo stesso anno accademico 1964-65; Visto l' art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874 , relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per l'anno accademico 1964-65; Visto l'art. 6, sesto comma, della citata legge 26 gennaio 1962, n. 17 , relativo alla riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo di cattedra presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito; Visti i decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1932 ; 31 ottobre 1963, n. 2037; 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, con i quali i posti di cui alle predette riserve vennero ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei; Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 , i predetti posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato; Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265 ; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542 e 7 febbraio 1967, n. 94, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei e venticinque posti di assistente di ruolo gia' destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari; Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari cinque posti non risultano ricoperti o perche' i concorsi relativi sono andati deserti o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

I cinque posti di assistente di ruolo gia' attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati Atenei con i decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1932 ; 31 ottobre 1963, n. 2037 ; 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495 , sono detratti dal contingente riservato:
Numero
dei posti
UNIVERSITA DI BARI
Facolta di medicina e chirurgia:
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica
( decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1964, n. 1547 )............................................. 1
cattedra di Anatomia umana normale (decreto del Presiden
te della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)............. 1
UNIVERSITA DI BOLOGNA
Facolta di ingegneria:
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti ( decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495 ). 1
UNIVERSITA DI PISA
Facolta di medicina e chirurgia:
cattedra di Patologia generale ( decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037 )................. 1
UNIVERSITA DI TRIESTE
Facolta di ingegneria:
cattedra di Impianti meccanici ( decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495 ).............. 1

Art. 2

I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 ; 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ; 2 della legge 20 marzo 1964, n. 1015 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874 , e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti
FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA
Universita di Perugia:
cattedra di Filosofia teoretica.......................... 1
Universita di Torino:
cattedra di Letteratura italiana......................... 1
FACOLTA DI MAGISTERO
Universita di Roma:
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e di legisla-
zione scolastica........................................... 1
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita di Roma:
cattedra di Anestesiologia e rianimazione................ 1
cattedra di Statistica sanitaria......................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 115. - GRECO
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