065U0240
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 marzo 1965 n. 240)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10 e' modificato nel senso che e' soppressa la propedeuticita' del diritto penale rispetto alla Procedura penale. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie e' aggiunto quello di: "Cultura greca". Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Cultura greca; Sociologia. Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Cultura greca". Art. 50 (gia' 45), relativo alle norme di esami dei vari corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: Per il corso di laurea in Fisica: "Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di Meccanica razionale". Per il corso di laurea in Matematica: "Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale". Gli articoli 122 e 123 relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in Pediatria Art. 122. - Per il conseguimento del diploma di specialista in Pediatria, si richiedono 3 anni di corso, con internato, per il periodo di 3 anni accademici. Art. 123. - Il numero degli iscritti e' limitato a 30 per ogni anno di corso. Art. 124. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Fisiologia dell'accrescimento; 2) Igiene infantile; 3) Psicologia dell'eta' evolutiva; 4) Semeiotica infantile (biennale); 5) Genetica medica. 2° Anno: 1) Puericultura (biennale); 2) Radiologia infantile; 3) Semeiotica infantile; 4) Patologia e clinica infantile (biennale). 3° Anno: 1) Puericultura; 2) Malattie infettive e contagiose dell'infanzia; 3) Patologia e clinica delle cardiopatie congenite; 4) Ortopedia infantile; 5) Patologia e clinica infantile. Per il conseguimento del diploma il candidato deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico-sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 26. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10 e' modificato nel senso che e' soppressa la propedeuticita' del diritto penale rispetto alla Procedura penale.
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie e' aggiunto quello di:
"Cultura greca".
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Cultura greca;
Sociologia.
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Cultura greca".
Art. 50 (gia' 45), relativo alle norme di esami dei vari corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
Per il corso di laurea in Fisica:
"Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di Meccanica razionale".
Per il corso di laurea in Matematica:
"Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale".
Gli articoli 122 e 123 relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in Pediatria
Art. 122. - Per il conseguimento del diploma di specialista in Pediatria, si richiedono 3 anni di corso, con internato, per il periodo di 3 anni accademici.
Art. 123. - Il numero degli iscritti e' limitato a 30 per ogni anno di corso.
Art. 124. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Fisiologia dell'accrescimento;
2) Igiene infantile;
3) Psicologia dell'eta' evolutiva;
4) Semeiotica infantile (biennale);
5) Genetica medica.
2° Anno:
1) Puericultura (biennale);
2) Radiologia infantile;
3) Semeiotica infantile;
4) Patologia e clinica infantile (biennale).
3° Anno:
1) Puericultura;
2) Malattie infettive e contagiose dell'infanzia;
3) Patologia e clinica delle cardiopatie congenite;
4) Ortopedia infantile;
5) Patologia e clinica infantile.
Per il conseguimento del diploma il candidato deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico-sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 26. - VILLA