067U0340
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Approvazione ed esecutorieta' della convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la "Italcable" Servizi cablografici', radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967 n. 340)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ;
Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925 , recante nuove norme contrattuali con la "Italcable" - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Societa' "Italcable", approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935 , e successive modificazioni;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Societa' "Italo Radio", successivamente incorporata nella Societa' "Italcable", approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935 , e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935, citata nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 68. - GRECO
Convenzione-articolo unico
Convenzione con la Societa' "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici Societa' per azioni - capitale L. 13.000.000.000 (Sede in Roma).
Suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 in forza del decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925 , fra il Ministero delle comunicazioni e la "Italcable" e la ex Italoradio, e alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente in relazione al predetto decreto-legge convertito in legge, intesa ad abolire l'art. 22, lettera A), della convenzione 6 agosto 1935 con la "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, per la parte relativa alla clausola di gradimento da parte del Consiglio o del Comitato della Societa' ai trasferimenti delle azioni sociali.
Articolo unico
L'art. 22, lettera a), della convenzione 6 agosto 1935 con la "Italcable" - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, (attualmente "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni) approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935 e' modificato come segue: "a) tutte le azioni costituenti il capitale sociale debbono essere nominative".
Roma, addi' 31 gennaio 1967
p. la Societa "Italcable"
Il vice presidente: (firma illeggibile).
p. il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
l'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
(firma illeggibile).
I Ufficio registro - Atti privati di Roma - Esatte L. 3.710.
Eseguita registrazione al n. 08417 mod. II, vol. D, addi' 6 maggio 1967.